Sentenza 46/1980 (ECLI:IT:COST:1980:46)
Massima numero 9851
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 46/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - DECORSO DEL TERMINE TRIENNALE PER LA RECEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 46/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - ACQUIRENTE DELL'IMMOBILE - DECORSO DEL TERMINE TRIENNALE PER LA RECEDIBILITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La previsione di un termine triennale dalla data dell'acquisto per poter recedere dal contratto, pone tutti gli acquirenti necessitati a riottenere l'alloggio nella medesima situazione, assicura al conduttore una permanenza di pari durata nell'immobile e mira a tutelare gli inquilini, ritenuti meritevoli di particolare considerazione rispetto ai proprietari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nel testo sostituito dall'art. 1 quinquies, della L. 31 luglio 1975 n. 363 - cosi` dovendo individuarsi la disposizione censurata, erroneamente identificata dal giudice a quo nell'art. 7, della L. n. 253 del 1950 e nel d.dl. 17 giugno 1977 n. 326 - prospettata assumendo che, essendosi preclusa all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessita` di disporre dell'alloggio - art. 4, n. 1, della stessa legge n. 253 del 1950 - prima del decorso del termine di tre anni dalla data di acquisto del medesimo, si sarebbe operata una violazione dell'art. 3 Cost., attesa la diversita` di trattamento tra locatori adducenti la stessa necessita`, fondata esclusivamente sulla circostanza della differente epoca di acquisto).
La previsione di un termine triennale dalla data dell'acquisto per poter recedere dal contratto, pone tutti gli acquirenti necessitati a riottenere l'alloggio nella medesima situazione, assicura al conduttore una permanenza di pari durata nell'immobile e mira a tutelare gli inquilini, ritenuti meritevoli di particolare considerazione rispetto ai proprietari. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 7, primo comma, della L. 23 maggio 1950 n. 253 nel testo sostituito dall'art. 1 quinquies, della L. 31 luglio 1975 n. 363 - cosi` dovendo individuarsi la disposizione censurata, erroneamente identificata dal giudice a quo nell'art. 7, della L. n. 253 del 1950 e nel d.dl. 17 giugno 1977 n. 326 - prospettata assumendo che, essendosi preclusa all'acquirente dell'immobile locato l'azione di cessazione della proroga legale del contratto di locazione per la necessita` di disporre dell'alloggio - art. 4, n. 1, della stessa legge n. 253 del 1950 - prima del decorso del termine di tre anni dalla data di acquisto del medesimo, si sarebbe operata una violazione dell'art. 3 Cost., attesa la diversita` di trattamento tra locatori adducenti la stessa necessita`, fondata esclusivamente sulla circostanza della differente epoca di acquisto).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte