Sentenza 47/1980 (ECLI:IT:COST:1980:47)
Massima numero 9846
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MACCARONE
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 47/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - POSSIBILITA' DI FAR CESSARE LA PROROGA PER GLI IMMOBILI COMPRESI IN EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 47/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - POSSIBILITA' DI FAR CESSARE LA PROROGA PER GLI IMMOBILI COMPRESI IN EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non sono omogenee le situazioni connesse a locazioni prorogate e contratti in regime libero nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso in edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita` e la permanenza del conduttore impedisca i necessari lavori. Razionalmente e` riconosciuto soltanto nel primo caso il diritto di recesso al locatore prevalendo l'interesse alla ricostruzione o al consolidamento dell'edificio sull'interesse alla conservazione della proroga legale, mentre nel regime pattizio tale esigenza di lavori comporta la mera sospensione del rapporto, essendo in tale ipotesi e non nella prima il locatore tenuto ad eseguire direttamente le opere di manutenzione, salvo rivalsa sul canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 10, n. 1, della L. 23 maggio 1950 n. 253, che consente di far cessare la proroga nella cennata ipotesi). - cfr. S.n. 225/1976.
Non sono omogenee le situazioni connesse a locazioni prorogate e contratti in regime libero nell'ipotesi in cui l'immobile sia compreso in edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilita` e la permanenza del conduttore impedisca i necessari lavori. Razionalmente e` riconosciuto soltanto nel primo caso il diritto di recesso al locatore prevalendo l'interesse alla ricostruzione o al consolidamento dell'edificio sull'interesse alla conservazione della proroga legale, mentre nel regime pattizio tale esigenza di lavori comporta la mera sospensione del rapporto, essendo in tale ipotesi e non nella prima il locatore tenuto ad eseguire direttamente le opere di manutenzione, salvo rivalsa sul canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - dell'art. 10, n. 1, della L. 23 maggio 1950 n. 253, che consente di far cessare la proroga nella cennata ipotesi). - cfr. S.n. 225/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte