Sentenza 48/1980 (ECLI:IT:COST:1980:48)
Massima numero 9852
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROSSANO
Udienza Pubblica del  02/04/1980;  Decisione del  02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 48/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RILASCIO SPONTANEO DELL'IMMOBILE PER NECESSITA' DEL LOCATORE - OMESSA PREVISIONE DI RISARCIMENTO E RIPRISTINO DEL RAPPORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non sono omogenee le situazioni del conduttore che abbia rilasciato l'immobile in esecuzione di un provvedimento giudiziario fondato sulla necessita` del locatore e di colui che al medesimo comportamento si sia spontaneamente determinato a seguito della richiesta del locatore motivata dalle stesse ragioni. Razionalmente e` quindi riconosciuto soltanto al primo il diritto al ripristino del contratto ed al risarcimento del danno ove l'immobile non venga adibito all'uso conforme alla richiesta di rilascio, mentre il secondo, che non ha visto giudizialmente accertata la necessita` preferendo sottrarsi al rischio di soccombenza di una lite, puo` valersi dei rimedi previsti dalle ordinarie norme dei negozi giuridici. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 della Cost. - all'art. 8, secondo comma, L. 23 maggio 1950 n. 253 nella parte in cui limita il descritto congegno ripristinatario-risarcitorio al solo caso di cessazione del rapporto conseguente a provvedimento del giudice).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte