Sentenza 227/2020 (ECLI:IT:COST:2020:227)
Massima numero 42654
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/09/2020; Decisione del
08/09/2020
Deposito del 30/10/2020; Pubblicazione in G. U. 04/11/2020
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Criteri per la determinazione del trattamento economico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Bilancio e contabilità pubblica - Norme della Regione Molise - Amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP) - Criteri per la determinazione del trattamento economico - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio della copertura finanziaria delle spese - Insussistenza - Non fondatezza della questione.
Testo
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che, nel sostituire il comma 1 e abrogare il comma 4 dell'art. 3-bis della legge reg. Molise n. 4 del 2015, da un lato, ha introdotto il principio per cui il trattamento economico dell'amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell'Agenzia, si conforma ai princìpi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale fissati dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, dall'altro, ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione al medesimo amministratore di un'indennità di funzione onnicomprensiva non eccedente il 70% della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise. Dalla disposizione censurata non deriva alcun onere aggiuntivo per il quale deve essere garantita la necessaria copertura finanziaria, atteso che essa ha individuato la platea degli aspiranti alla nomina nell'ambito di soggetti già titolari di funzione dirigenziale, per i quali trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, principio che, per l'espresso richiamo contenuto nel comma 1, lett. a), dell'articolo impugnato, vale anche per l'amministratore unico dell'Agenzia.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all'art. 81, terzo comma, Cost., dell'art. 10 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che, nel sostituire il comma 1 e abrogare il comma 4 dell'art. 3-bis della legge reg. Molise n. 4 del 2015, da un lato, ha introdotto il principio per cui il trattamento economico dell'amministratore unico dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo, rurale e della pesca (ARSARP), che deve essere nominato tra i direttori di dipartimento della Giunta regionale, tra i dirigenti regionali ovvero tra i direttori di servizio dell'Agenzia, si conforma ai princìpi in materia di retribuzione del personale con qualifica dirigenziale fissati dall'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, e, dall'altro, ha abrogato la disposizione che stabiliva la corresponsione al medesimo amministratore di un'indennità di funzione onnicomprensiva non eccedente il 70% della retribuzione dei dirigenti di servizio della Regione Molise. Dalla disposizione censurata non deriva alcun onere aggiuntivo per il quale deve essere garantita la necessaria copertura finanziaria, atteso che essa ha individuato la platea degli aspiranti alla nomina nell'ambito di soggetti già titolari di funzione dirigenziale, per i quali trova applicazione il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, principio che, per l'espresso richiamo contenuto nel comma 1, lett. a), dell'articolo impugnato, vale anche per l'amministratore unico dell'Agenzia.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
10/05/2019
n. 4
art. 10
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 3
Altri parametri e norme interposte