Sentenza 50/1980 (ECLI:IT:COST:1980:50)
Massima numero 9478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del  02/04/1980;  Decisione del  02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9479  16537


Titolo
SENT. 50/80 A. PENA - PREVISIONE DI PENA FISSA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA, COST. - TENDENZIALE INCOSTITUZIONALITA' IN VIA DI PRINCIPIO DI PREVISIONI SANZIONATORIE RIGIDE - LEGITTIMITA' SOLO QUANDO IN CONCRETO LA SANZIONE APPAIA RAGIONEVOLMENTE PROPORZIONATA RISPETTO ALL'INTERA GAMMA DI COMPORTAMENTI RICONDUCIBILI ALLO SPECIFICO TIPO DI REATO.

Testo
Lo strumento piu` idoneo al conseguimento delle finalita` della pena, e piu` congruo rispetto al principio d'uguaglianza, e` la mobilita` della pena, cioe` la predeterminazione della medesima fra un massimo ed un minimo. In via di principio, invero, l'"individualizzazione" della pena, in modo da tenere conto dell'effettiva entita` e delle specifiche esigenze dei singoli casi, si pone come naturale attuazione e sviluppo dei principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale. Lo stesso principio di "legalita` delle pene", sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost., da` forma ad un sistema in cui l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione piu` che l'uniformita`, L'adeguamento delle risposte punitive ai casi concreti contribuisce a rendere quanto piu` possibile "personale" la responsabilita` penale, nella prospettiva segnata dall'art. 27, primo comma, Cost.; e nello stesso tempo e` strumento per una determinazione della pena quanto piu` possibile "finalizzata", nella prospettiva dell'art. 27, terzo comma, Cost. Il principio d'uguaglianza trova in tal modo dei concreti punti di riferimento, in materia penale, nei presupposti e nei fini (e nel collegamento fra gli uni e gli altri) espressamente assegnati alla pena nello stesso sistema costituzionale. L'uguaglianza di fronte alla pena viene a significare, in definitiva, "proporzione" della pena rispetto alle "personali" responsabilita` ed alle esigenze di risposta che ne conseguono, svolgendo una funzione che e` essenzialmente di giustizia e anche di tutela delle posizioni individuali e di limite della potesta` punitiva statuale. Sussiste quindi di regola l'esigenza di una articolazione legale del sistema sanzionatorio, che renda possibile tale adeguamento individualizzato, proporzionale, delle pene inflitte con le sentenze di condanna. Di tale esigenza, appropriati ambiti e criteri per la discrezionalita` del giudice costituiscono lo strumento normale. In linea di principio, pertanto, previsioni sanzionatorie rigide non appaiono in armonia con il "volto costituzionale" del sistema penale; ed il dubbio di illegittimita` costituzionale potra` essere, caso per caso, superato a condizione che, per la natura dell'illecito sanzionatorio e per la misura della sanzione prevista, quest'ultima appaia ragionevolmente "proporzionata" rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili allo specifico tipo di reato.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte