Sentenza 50/1980 (ECLI:IT:COST:1980:50)
Massima numero 9479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/80 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON ECCEDENZA DI PESO SUPERIORE DI 30 QUINTALI - PUNIZIONE CON PENA FISSA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 50/80 B. CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON ECCEDENZA DI PESO SUPERIORE DI 30 QUINTALI - PUNIZIONE CON PENA FISSA - PRETESO CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 27, PRIMO E TERZO COMMA COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 121, terzo comma, cod. strada, prevedendo una pena edittale fissa (di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto) per chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali, non esorbita dai limiti posti dalla Costituzione alla potesta' punitiva. La misura della sanzione appare infatti, ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito; la violazione sanzionata e` un illecito di pericolo posto a prevenzione di sinistri stradali che presuppongono lo svolgimento di un'attivita` normalmente lucrativa; le pene pecuniaria e detentiva non appaiono sproporzionate in relazione al contenuto tipico dell'illecito, e del resto porre in discussione la generale "proporzionalita`" fra il tipo di illecito ed il livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre altre valutazioni di merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua competenza esclusiva. Le differenze, che pure si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione legislativa, non appaiono poi nella specie di tal rilievo da imporre formali diversificazioni nella sanzione. Non e` invero irrazionale l'equiparazione tra fatti dolosi e colposi, attesa la funzione preventiva o cautelare del divieto inteso a sollecitare i piu` scrupolosi controlli sui carichi trasportati; mentre l'irrilevanza della misura dell'eccesso oltre i 30 quintali trova giustificazione nella di per se` notevolissima eccedenza di carico al di sopra della quale e` integrata la contravvenzione; eccedenza tale da far ritenere trascurabili ulteriori variazioni in aumento. D'altra parte, e` sempre possibile applicare le circostanze aggravanti (compresa quella dell'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e attenuanti (comprese le generiche), in modo da poter adeguare la sanzione ai piu` rilevanti tra i profili della personalita` dell'imputato ed a qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di considerazione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313). - cfr. S. nn. 67/1963, 12/1966, 104/1968, 113/1968, 118/1973.
L'art. 121, terzo comma, cod. strada, prevedendo una pena edittale fissa (di lire 800.000 di ammenda e 15 giorni d'arresto) per chiunque circoli con un veicolo che superi il peso complessivo a pieno carico consentito di oltre 30 quintali, non esorbita dai limiti posti dalla Costituzione alla potesta' punitiva. La misura della sanzione appare infatti, ragionevolmente rapportabile al tipo di illecito; la violazione sanzionata e` un illecito di pericolo posto a prevenzione di sinistri stradali che presuppongono lo svolgimento di un'attivita` normalmente lucrativa; le pene pecuniaria e detentiva non appaiono sproporzionate in relazione al contenuto tipico dell'illecito, e del resto porre in discussione la generale "proporzionalita`" fra il tipo di illecito ed il livello sanzionatorio significherebbe sovrapporre altre valutazioni di merito a quella operata dal legislatore nell'ambito di una sua competenza esclusiva. Le differenze, che pure si ravvisano fra i casi rientranti nella previsione legislativa, non appaiono poi nella specie di tal rilievo da imporre formali diversificazioni nella sanzione. Non e` invero irrazionale l'equiparazione tra fatti dolosi e colposi, attesa la funzione preventiva o cautelare del divieto inteso a sollecitare i piu` scrupolosi controlli sui carichi trasportati; mentre l'irrilevanza della misura dell'eccesso oltre i 30 quintali trova giustificazione nella di per se` notevolissima eccedenza di carico al di sopra della quale e` integrata la contravvenzione; eccedenza tale da far ritenere trascurabili ulteriori variazioni in aumento. D'altra parte, e` sempre possibile applicare le circostanze aggravanti (compresa quella dell'art. 26, secondo comma, cod. pen.) e attenuanti (comprese le generiche), in modo da poter adeguare la sanzione ai piu` rilevanti tra i profili della personalita` dell'imputato ed a qualsiasi profilo, oggettivo e soggettivo, che appaia meritevole di considerazione. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976, n. 313). - cfr. S. nn. 67/1963, 12/1966, 104/1968, 113/1968, 118/1973.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
co. 1
Costituzione
art. 27
co. 3
Altri parametri e norme interposte