Sentenza 50/1980 (ECLI:IT:COST:1980:50)
Massima numero 16537
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore MALAGUGINI
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 50/80 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON ECCEDENZA DI PESO SUPERIORE DI 30 QUINTALI - PUNIZIONE CON PENA FISSA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE GLI ARTT. 24, 101 E 102 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 50/80 C. CIRCOLAZIONE STRADALE - AUTOVEICOLI INDUSTRIALI - CIRCOLAZIONE CON ECCEDENZA DI PESO SUPERIORE DI 30 QUINTALI - PUNIZIONE CON PENA FISSA - PRETESO CONTRASTO CON I PRINCIPI SUL DIRITTO DI DIFESA E SULLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE GLI ARTT. 24, 101 E 102 COST. - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
In senso contrario alla ammissibilita` di "pene fisse" non sono utilmente invocabili i principi sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale. Censure di tal genere, infatti, confondono il piano delle condizioni formali dell'esercizio dell'attivita` difensiva e della funzione giurisdizionale, con il piano della struttura o contenuto delle norme sostanziali da applicare in sede giurisdizionale. Principi attinenti alla forma della giurisdizione, al rapporto fra giudice e legge, che e` questione logicamente e giuridicamente rapportabile ad un diverso ordine di principi. La natura vincolata o discrezionale delle operazioni da compiere dall'applicatore del diritto incide sul modo di svolgimento e motivazione, non invece sulla praticabilita` e la natura di una funzione istituzionale, che incorpora in via di principio sia vincoli tassativi sia ambiti di discrezionalita`, rimettendosi la scelta fra le diverse tecniche legislative (salvi ulteriori, diversi vincoli costituzionali nelle diverse materie) alla legge stessa cui i giudici "sono soggetti". (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, nella parte in cui punisce in misura edittale fissa, con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto, chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito).
In senso contrario alla ammissibilita` di "pene fisse" non sono utilmente invocabili i principi sul diritto di difesa e sulla funzione giurisdizionale. Censure di tal genere, infatti, confondono il piano delle condizioni formali dell'esercizio dell'attivita` difensiva e della funzione giurisdizionale, con il piano della struttura o contenuto delle norme sostanziali da applicare in sede giurisdizionale. Principi attinenti alla forma della giurisdizione, al rapporto fra giudice e legge, che e` questione logicamente e giuridicamente rapportabile ad un diverso ordine di principi. La natura vincolata o discrezionale delle operazioni da compiere dall'applicatore del diritto incide sul modo di svolgimento e motivazione, non invece sulla praticabilita` e la natura di una funzione istituzionale, che incorpora in via di principio sia vincoli tassativi sia ambiti di discrezionalita`, rimettendosi la scelta fra le diverse tecniche legislative (salvi ulteriori, diversi vincoli costituzionali nelle diverse materie) alla legge stessa cui i giudici "sono soggetti". (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 24, 101 e 102 Cost., dell'art. 121, terzo comma, t.u. delle norme sulla circolazione stradale, approvato con d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, nel testo sostituito dall'art. 5 legge 5 maggio 1976 n. 313, nella parte in cui punisce in misura edittale fissa, con l'ammenda di lire 800 mila e con 15 giorni di arresto, chiunque circoli con un veicolo che superi di oltre trenta quintali il peso complessivo consentito).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Altri parametri e norme interposte