Ordinanza 52/1980 (ECLI:IT:COST:1980:52)
Massima numero 14479
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  02/04/1980;  Decisione del  02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 52/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - RAPPORTI LOCATIZI NON SOGGETTI A PROROGA LEGALE - ESCLUSIONE DELLA CESSAZIONE PER URGENTE ED IMPROROGABILE NECESSITA' E DELLA ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI RILASCIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - IUS SUPERVENIENS - NUOVA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI URBANI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - dell'art. 4, n. 1, della legge 23 maggio 1950, n. 253, nella parte in cui non consente di dichiarare cessato un rapporto locatizio non soggetto a proroga legale, per urgente ed improrogabile necessita' del locatore o di un suo prossimo congiunto, e dell'art. 2, commi primo ed ultimo, in relazione al comma quarto, n. 2, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77 (conv. in legge 24 maggio 1978, n. 220), nella parte in cui non consente l'esecuzione di un provvedimento di rilascio per inesistenza del diritto alla proroga legale, quale che sia la situazione abitativa del locatore o dei suoi familiari piu' prossimi, mentre, per contro, consente l'esecuzione di un provvedimento dichiarativo di cessazione della proroga legale della locazione per urgente ed improrogabile necessita' del locatore o di un suo prossimo congiunto, postoche': l'art. 2 del d.l. n. 77/1978 e' stato successivamente sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, conv. in legge 28 luglio 1978, n. 395; ad esso e' seguito il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, conv. con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, il quale dispone, con l'art. 1, ultimo comma, aggiunto dalla legge di conversione, che l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio divenuti esecutivi dopo il 29 luglio 1978 a seguito di procedure iniziate prima di tale data, e' fissata 15 mesi dopo la data di esecutorieta' del provvedimento stesso, e con l'art. 3, primo comma, nel testo sostituito dalla legge di conversione, che la data di esecuzione dei provvedimenti indicati all'art. 1 e' fissata dal pretore secondo le disposizioni dei commi primo, secondo, terzo e quinto del citato art. 2 del d.l. n. 298 del 1978, se il locatore dichiara, sotto la propria responsabilita' e indicandone i motivi, di avere la urgente necessita' di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli; in virtu' dell'art. 6, comma secondo, del successivo d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, conv. con modif. in legge 15 febbraio 1980, n. 25, resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al ricordato art. 3 del d.l. n. 21 del 1979, come modif. dalla legge n. 93/1979; e' altresi' sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, che ha dettato una nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, specificamente con il combinato disposto degli artt. 58, 59, n. 1, e 65, nella parte in cui attribuisce al locatore il diritto di recesso per necessita' di destinare l'immobile ad uso proprio o dei prossimi congiunti, relativamente a contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo in corso al 30 luglio 1978, soltanto ove le locazioni fossero gia' soggette a proroga legale, con l'esclusione del diritto di recesso nei confronti dei conduttori in forza di contratti non compresi nelle proroghe, perche' percettori di un reddito superiore agli otto milioni di lire annue; con sentenza della Corte, sopraggiunta, e' stata dichiarata la illegittimita' costituzionale del combinato disposto dei citati artt. 58, 59, n. 1, e 65, "nella parte in cui esclude il diritto di recesso per necessita' del locatore dai contratti in corso alla data del 30 luglio 1978 e non soggetti a proroga"; il citato art. 65, dettato per i contratti non soggetti a proroga, in corso alla data anzidetta, si applica, per effetto del suo secondo comma, anche a quei contratti per i quali, alla medesima data, sia in corso procedimento per convalida di licenza o di sfratto per finita locazione. - S. n. 22/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte