Ordinanza 53/1980 (ECLI:IT:COST:1980:53)
Massima numero 14480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
02/04/1980; Decisione del
02/04/1980
Deposito del 14/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
14481
Titolo
ORD. 53/80 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - EFFICACIA NEL TEMPO - IRRETROATTIVITA' - ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA COSTITUZIONALE DI DETTO PRINCIPIO, FUORCHE' NELLA MATERIA PENALE.
ORD. 53/80 A. LEGGE ED ATTI EQUIPARATI - EFFICACIA NEL TEMPO - IRRETROATTIVITA' - ESCLUSIONE DELLA RILEVANZA COSTITUZIONALE DI DETTO PRINCIPIO, FUORCHE' NELLA MATERIA PENALE.
Testo
Secondo la giurisprudenza costante della Corte va negato alla disposizione dell'art. 73, ultimo comma, Cost., il significato di imprimere al principio di irretroattivita' degli atti legislativi (ed equiparati) rilevanza costituzionale fuori della materia penale, nella quale, con il rispetto dell'eccezione imposta dal favor rei che persuade ad assegnare efficacia retroattiva alla legge piu' favorevole al reo, l'art. 25, comma secondo, Cost. statuisce che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. - S. nn. 9/1959; 23/1967; 19/1970.
Secondo la giurisprudenza costante della Corte va negato alla disposizione dell'art. 73, ultimo comma, Cost., il significato di imprimere al principio di irretroattivita' degli atti legislativi (ed equiparati) rilevanza costituzionale fuori della materia penale, nella quale, con il rispetto dell'eccezione imposta dal favor rei che persuade ad assegnare efficacia retroattiva alla legge piu' favorevole al reo, l'art. 25, comma secondo, Cost. statuisce che nessuno puo' essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. - S. nn. 9/1959; 23/1967; 19/1970.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 73
Altri parametri e norme interposte