Sentenza 55/1980 (ECLI:IT:COST:1980:55)
Massima numero 10070
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  16/04/1980;  Decisione del  16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 55/80. PENSIONI - RIVERSIBILITA' - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITA' DELLA VEDOVA SUBORDINATO AD UNA DETERMINATA DIFFERENZA MASSIMA DI ETA' FRA I CONIUGI - ASSERITA IRRAZIONALE DIVERSITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA DELLE PENSIONI DI GUERRA - DIVERSITA' DI FINALITA' E SCOPI DELLE PENSIONI DI GUERRA (AVENTI NATURA RISARCITORIA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Le pensioni di guerra, per la loro natura risarcitoria e la mancanza di ogni collegamento con l'esistenza di un rapporto di servizio, non sono assimilabili, sul piano sostanziale, a quelle ordinarie e, pertanto, il relativo ordinamento ha una sua autonomia che giustifica una differente disciplina senza che ne risulti violato il principio di uguaglianza. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 11, secondo comma, legge 15 febbraio 1958, n. 46, nel testo modificato dall'articolo unico legge 28 aprile 1967, n. 264, e dall'art. 1 legge 14 maggio 1969, n. 252, nonche' dell'art. 81, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sotto il profilo che la previsione, in tale normativa, di una determinata differenza massima di eta' tra i coniugi quale condizione, in materia di pensioni ordinarie dei dipendenti statali, perche' la vedova abbia diritto alla pensione di riversibilita', creerebbe una irrazionale disparita' di trattamento nei confronti delle pensioni di guerra nella cui normativa la predetta condizione non trova riscontro). - V. S. nn. 113/1968; 147/1971; 277/1974; 38/1972; 41/1973; 85/1975; 131/1975.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte