Sentenza 56/1980 (ECLI:IT:COST:1980:56)
Massima numero 9827
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  16/04/1980;  Decisione del  16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9828  9829


Titolo
SENT. 56/80 A. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - CERTIFICATO FISCALE PRODOTTO DAL CONDUTTORE - FACOLTA' PER IL LOCATORE DI PROVARNE LA FALSITA' - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte, l'accertamento fiscale, trasferito in un procedimento avente carattere e finalita` assai differenti, puo` avere soltanto valore dimostrativo e va percio` soggetto all'apprezzamento del giudice attraverso il contraddittorio delle parti. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma quarto, L. 26 novembre 1969 n. 833, modificato dall'art. 56 del d.l. 26 ottobre 1970 n. 745, convertito in L. 18 dicembre 1970 n. 1034, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - nella parte in cui, in tema di blocco dei canoni di locazione di immobili urbani adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, attribuendo al conduttore la possibilita` di dimostrare le proprie condizioni economiche mediante la produzione di un certificato attestante la sua iscrizione a ruolo, ai fini dell'imposta complementare per l'anno 1969, per un reddito non inferiore a sei milioni di lire, nega al locatore la facolta` di fornire la prova della inattendibilita` dell'accertamento fiscale. - cfr. S.n. 132/1972; 225/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte