Sentenza 56/1980 (ECLI:IT:COST:1980:56)
Massima numero 9828
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
16/04/1980; Decisione del
16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 56/80 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE LA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE RISPETTO ALLE RISULTANZE ANAGRAFICHE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 56/80 B. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - POSSIBILITA' PER IL LOCATORE DI PROVARE LA DIVERSA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE RISPETTO ALLE RISULTANZE ANAGRAFICHE - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
La normale coincidenza tra posizione anagrafica e reale situazione familiare ben puo` restare alterata per effetto di negligente ed illecito comportamento (omessa o non veridica denuncia) del capo famiglia o di inerzia od inefficienza dell'ufficiale di anagrafe e va quindi riconosciuto al locatore il diritto di fornire la prova contraria anche nei confronti delle risultanze anagrafiche. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito con modificazioni nella L. 28 luglio 1967 n. 628, nella parte in cui subordina la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ad un indice di affollamento determinato dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data dell'1 gennaio 1967, per il numero dei vani abitati, senza riconoscere al locatore il diritto di provare che i componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli risultanti dai registri anagrafici stessi.
La normale coincidenza tra posizione anagrafica e reale situazione familiare ben puo` restare alterata per effetto di negligente ed illecito comportamento (omessa o non veridica denuncia) del capo famiglia o di inerzia od inefficienza dell'ufficiale di anagrafe e va quindi riconosciuto al locatore il diritto di fornire la prova contraria anche nei confronti delle risultanze anagrafiche. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost. - l'art. 3, comma primo, del d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito con modificazioni nella L. 28 luglio 1967 n. 628, nella parte in cui subordina la proroga dei contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione ad un indice di affollamento determinato dividendo il numero dei componenti la famiglia, risultante dai registri anagrafici alla data dell'1 gennaio 1967, per il numero dei vani abitati, senza riconoscere al locatore il diritto di provare che i componenti la famiglia del conduttore, che realmente occupano l'immobile, sono in numero diverso e minore rispetto a quelli risultanti dai registri anagrafici stessi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte