Sentenza 56/1980 (ECLI:IT:COST:1980:56)
Massima numero 9829
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  16/04/1980;  Decisione del  16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9827  9828


Titolo
SENT. 56/80 C. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - RILEVANZA DEL NUCLEO FAMILIARE DEL CONDUTTORE (O SUB CONDUTTORE) SUCCESSIVE ALL'1 GENNAIO 1967 - ESCLUSIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
Nei rapporti locatizi, i parametri di supporto dei trattamenti di favore per il conduttore non possono rimanere ancorati ad una determinata data, ma debbono, per non dar luogo a irrazionali differenze, trovare riscontro anche nella situazione esistente al momento in cui si decide del diritto alla proroga del contratto od al blocco del relativo canone; le variazioni eventualmente sopravvenute nella composizione della famiglia anagrafica del conduttore (o subconduttore) dopo l'1 gennaio 1967, fino al definitivo accertamento in sede di merito delle condizioni giustificative del vincolo, sono quindi rilevanti. Pertanto, nella parte in cui tale rilevanza esclude, e` costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Cost., l'art. 3, comma primo, d.l. 27 giugno 1967 n. 460, convertito con modificazioni in L. 28 luglio 1967 n. 628.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte