Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Utilizzazione temporanea, mediante distacco o comando, del personale delle società partecipate presso altri enti regionali - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e in quella concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo Cost., l'art. 15, comma 3, lett. i), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. La disposizione impugnata dal Governo, nel consentire l'utilizzazione temporanea del personale delle società partecipate presso altri enti regionali, inficia il sistema organizzativo e finanziario costruito dal legislatore statale - che, nel disciplinare le società a partecipazione pubblica ed il rapporto di lavoro dei dipendenti, all'art. 19 del d.lgs. n. 175 del 2016 non ha previsto la possibilità del comando presso le amministrazioni, né ha mutato la natura strettamente privatistica del rapporto - permettendo di fatto una incontrollata espansione delle assunzioni, con il duplice effetto negativo di scaricare oneri ingiustificati sulle società pubbliche, indotte ad assumere personale non necessario, e di alterare il delicato equilibrio che dovrebbe presiedere al rapporto fra organici e funzioni.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, le disposizioni inerenti all'attività di società partecipate dalle Regioni e dagli enti locali devono essere ricondotte alla materia dell'ordinamento civile, in quanto volte a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché a quella della tutela della concorrenza in considerazione dello scopo di talune disposizioni di evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali. (Precedenti citati: sentenze n. 251 del 2016 e n. 326 del 2008).