Sentenza 59/1980 (ECLI:IT:COST:1980:59)
Massima numero 9482
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore BUCCIARELLI DUCCI
Udienza Pubblica del
16/04/1980; Decisione del
16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
9483
Titolo
SENT. 59/80 A. AMNISTIA E INDULTO - D.P.R. N. 413 DEL 1978 - ART. 2 LETT. A) - LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELL'AMNISTIA - LESIONI COLPOSE COMPIUTE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 59/80 A. AMNISTIA E INDULTO - D.P.R. N. 413 DEL 1978 - ART. 2 LETT. A) - LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - ESCLUSIONE DELL'AMNISTIA - LESIONI COLPOSE COMPIUTE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE - APPLICAZIONE DELL'AMNISTIA - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. La rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, puo` costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia. Non e` quindi vero che, a parita` di beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire automaticamente e necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina. In particolare, non e` irrazionale che l'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 escluda l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro mentre rientra nell'ambito dell'amnistia lo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Invero, la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato la norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, puo` essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravvenuto alla norma sulla circolazione stradale, onde la possibilita` che il legislatore disponga con maggiore rigore per il primo caso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). - cfr. S. nn. 175/1971, 314/1975.
Compete esclusivamente al legislatore la scelta del criterio di discriminazione fra reati amnistiabili e non, e le relative valutazioni non possono essere sindacate, salvo che ricorrano casi in cui la sperequazione normativa tra figure omogenee di reati assuma dimensioni tali da non potersi considerare sorretta da alcuna ragionevole giustificazione. La rilevante diffusione di certi reati in un determinato momento ed il conseguente allarme sociale causato dai medesimi, puo` costituire ragionevole motivo di discriminazione ai fini dell'amnistia. Non e` quindi vero che, a parita` di beni giuridici protetti, dovrebbe conseguire automaticamente e necessariamente, in ogni caso, una pari disciplina. In particolare, non e` irrazionale che l'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413 escluda l'applicazione dell'amnistia ai reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro mentre rientra nell'ambito dell'amnistia lo stesso reato di lesioni colpose compiuto con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Invero, la condotta del datore di lavoro, il quale non abbia osservato la norma per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, puo` essere determinata, secondo una ragionevole presunzione, da motivi di lucro, a differenza di quella del soggetto che abbia contravvenuto alla norma sulla circolazione stradale, onde la possibilita` che il legislatore disponga con maggiore rigore per il primo caso. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 2, lett. a), d.P.R. 4 agosto 1978, n. 413, nella parte in cui esclude dall'applicazione dell'amnistia i reati di lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro). - cfr. S. nn. 175/1971, 314/1975.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte