Sentenza 61/1980 (ECLI:IT:COST:1980:61)
Massima numero 11480
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  16/04/1980;  Decisione del  16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 61/80. LAVORO - CONTROVERSIE INDIVIDUALI - COSTITUZIONE TARDIVA DEL CONVENUTO - DECADENZA IN ORDINE AI MEZZI DI PROVA - FACOLTA' DEL GIUDICE DI AMMETTERLI - NON COMPARABILITA' DELLA POSIZIONE DELL'INGIUNTO EX ART. 641 C.P.C. E DEL CONVENUTO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non applicandosi al rito del lavoro la disciplina della costituzione tardiva prevista nel rito ordinario, non puo` configurarsi una ingiusta disparita` tra il contumace volontario e il convenuto che non si costituisce nei termini stabiliti per il processo del lavoro. Del resto, l'art. 420, quinto comma, c.p.c. consente al giudice del lavoro di ammettere, all'udienza di discussione mezzi di prova che le parti non abbiano potuto proporre prima. Stante il principio della conoscenza legale delle norme, non si traduce in violazione dei diritti di difesa il fatto che l'art. 415 c.p.c. non preveda l'espressa comunicazione al convenuto del termine di costituzione e delle relative decadenze in ordine ai mezzi di prova ed alla produzione di documenti. Nemmeno e` possibile rinvenire una irrazionale disparita` di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 641 c.p.c., attesa la diversita` di posizione tra il convenuto e l'ingiunto. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c.). - Cfr. sentenze nn. 13/1977 e 65/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte