Sentenza 62/1980 (ECLI:IT:COST:1980:62)
Massima numero 11474
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  16/04/1980;  Decisione del  16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 62/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - TERMINI DI COMPARIZIONE - ASSERITA INCONGRUITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Ai sensi del secondo comma dell'art. 416 c.p.c. sono soggette a preclusione soltanto le tardive eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, quinto comma c.p.c. consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione, e allo stesso attore, di proporre mezzi di prova che non hanno potuto proporre prima. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale degli artt. 415 e 416 c.p.c. in quanto prevederebbero un termine di comparizione sufficientemente congruo per consentire al convenuto di svolgere le sue difese). - Cfr. sent. 13/1977

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte