Sentenza 63/1980 (ECLI:IT:COST:1980:63)
Massima numero 11467
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1980; Decisione del
16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 63/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - SENTENZA - ESECUTIVITA' - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PRESUPPOSTO DEL DANNO GRAVISSIMO - LIMITAZIONE ALLA SOLA SITUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 63/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - SENTENZA - ESECUTIVITA' - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PRESUPPOSTO DEL DANNO GRAVISSIMO - LIMITAZIONE ALLA SOLA SITUAZIONE DEL DATORE DI LAVORO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 431 c.p.c. nel consentire la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore per credito di lavoro ha preso a modello l'art. 373 c.p.c. riguardante la sentenza di secondo grado, ma - a differenza di quest'ultima - richiede non l'irreparabilita` del danno, ma il pericolo di gravissimo danno. La differente formulazione delle due norme non e` valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost., implicando essa esclusivamente problemi applicativi, ne` pone problemi di violazione del diritto di difesa del datore di lavoro, ma unicamente problemi di opportunita` del requisito prescritto dall'art. 431. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di di legittimita` costituzionale dell'art. 431 comma terzo c.p.c. il quale, prevedendo la sospensione della esecuzione della sentenza da parte del giudice d'appello quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno, fa unico riferimento alla situazione del datore di lavoro).
L'art. 431 c.p.c. nel consentire la sospensione della esecuzione della sentenza di primo grado emessa a favore del lavoratore per credito di lavoro ha preso a modello l'art. 373 c.p.c. riguardante la sentenza di secondo grado, ma - a differenza di quest'ultima - richiede non l'irreparabilita` del danno, ma il pericolo di gravissimo danno. La differente formulazione delle due norme non e` valutabile alla stregua dell'art. 3 Cost., implicando essa esclusivamente problemi applicativi, ne` pone problemi di violazione del diritto di difesa del datore di lavoro, ma unicamente problemi di opportunita` del requisito prescritto dall'art. 431. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di di legittimita` costituzionale dell'art. 431 comma terzo c.p.c. il quale, prevedendo la sospensione della esecuzione della sentenza da parte del giudice d'appello quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno, fa unico riferimento alla situazione del datore di lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte