Sentenza 64/1980 (ECLI:IT:COST:1980:64)
Massima numero 11468
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1980; Decisione del
16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 64/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - RIUNIONE DI CAUSE - CAPACITA' A TESTIMONIARE DELLE PARTI NELLE CAUSE CONNESSE E RIUNITE - PERMANE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 64/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - POTERI ISTRUTTORI DEL GIUDICE - RIUNIONE DI CAUSE - CAPACITA' A TESTIMONIARE DELLE PARTI NELLE CAUSE CONNESSE E RIUNITE - PERMANE - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La riunione di controversie connesse in materia di lavoro, disposta soltanto per identita` di questioni e non di petitum o di causa petendi, non priva le persone che rivestano la qualita` di parte in alcuna di esse, e siano al contempo indicate come testi in altre, della capacita` a testimoniare sotto vincolo di giuramento. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 421 comma quarto cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacita` a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).
La riunione di controversie connesse in materia di lavoro, disposta soltanto per identita` di questioni e non di petitum o di causa petendi, non priva le persone che rivestano la qualita` di parte in alcuna di esse, e siano al contempo indicate come testi in altre, della capacita` a testimoniare sotto vincolo di giuramento. (Non fondatezza, ai sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 421 comma quarto cod.proc.civ. sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sul presupposto che a seguito della riunione delle cause connesse di lavoro consentirebbe di interrogare liberamente persone che, per effetto della operata riunione, sono divenute parti e come tali risultano prive della capacita` a testimoniare, ai sensi dell'art. 246 c.p.c.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte