Sentenza 227/2020 (ECLI:IT:COST:2020:227)
Massima numero 42657
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del
08/09/2020; Decisione del
08/09/2020
Deposito del 30/10/2020; Pubblicazione in G. U. 04/11/2020
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie - Esclusione di alcuni incarichi dirigenziali - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie - Esclusione di alcuni incarichi dirigenziali - Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, nonché della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
Testo
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. h), e 16, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le disposizioni impugnate dal Governo, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie, determinano in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque producono, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa, vanificando, nei fatti, anche le esigenze tutelate dall'art. 97 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 105 del 2013).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione degli artt. 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost., gli artt. 15, comma 2, lett. h), e 16, comma 1, lett. b), della legge reg. Molise n. 4 del 2019. Le disposizioni impugnate dal Governo, escludendo alcune posizioni dirigenziali conferite dalla Giunta regionale dal computo della dotazione organica presso le strutture regionali, anche sanitarie, determinano in ogni caso effetti negativi, sia di ordine finanziario, in relazione ai costi derivanti dalla retribuzione dei dirigenti interessati, sia riguardo ad un razionale assetto organizzativo realmente rispettoso delle previsioni normative in materia, e dunque producono, in definitiva, effetti negativi sul reale contenimento complessivo della spesa, vanificando, nei fatti, anche le esigenze tutelate dall'art. 97 Cost. (Precedenti citati: sentenze n. 192 del 2019, n. 257 del 2016 e n. 105 del 2013).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
10/05/2019
n. 4
art. 15
co. 2
legge della Regione Molise
10/05/2019
n. 4
art. 16
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte