Sentenza 203/2024 (ECLI:IT:COST:2024:203)
Massima numero 46478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BARBERA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  29/10/2024;  Decisione del  29/10/2024
Deposito del 17/12/2024; Pubblicazione in G. U. 18/12/2024
Massime associate alla pronuncia:  46476  46477


Titolo
Circolazione e soggiorno (libertà di) - In genere - Limitazioni disposte con misure di prevenzione (nella specie: foglio di via obbligatorio) - Differenze rispetto alle restrizioni della libertà personale - Criteri di distinzione tra le due limitazioni (ad esempio, nel caso di DASPO) (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni aventi ad oggetto il foglio di via obbligatorio, che attribuisce al questore, anziché all'autorità giudiziaria, la titolarità di adottare la misura). (Classif. 046001).

Testo

È pacifico che incida sulla libertà personale ogni misura che comporti una coazione fisica della persona, salvo che la restrizione della libertà di disporre del proprio corpo che ne consegue abbia carattere momentaneo e del tutto trascurabile; una tale nozione copre anzitutto le misure che determinino la coazione della persona a rimanere in un determinato luogo, come il suo arresto o fermo, o a fortiori la sua detenzione in un istituto penitenziario o in un centro di permanenza temporanea per stranieri, oggi centro di permanenza per i rimpatri. (Precedenti: S. 212/2023 - mass. 45872; S. 105/2001 - mass. 26150).

La libertà personale, tutelata dall’art. 13 Cost., e la libertà di circolazione, tutelata dall’art. 16 Cost., esprimono il diritto della persona di muoversi liberamente nello spazio; a loro tutela, entrambe le disposizioni stabiliscono una riserva di legge. La linea di confine tra le due libertà – e che fa sì che per le misure che incidono sulla libertà personale è prevista una riserva di giurisdizione per disporre la misura, o per convalidare quella adottata dall’autorità di p.s. nei casi di necessità e urgenza indicati tassativamente dalla legge –, si individuano sulla base di due criteri alternativi: (a) l’idoneità della misura a produrre una coazione sul corpo della persona ovvero (b) la presenza di obblighi che, pur non comportando alcuna coazione sul corpo, (i) determinino una degradazione giuridica del destinatario, e (ii) siano di tale intensità da poter essere equiparati a un vero e proprio assoggettamento della persona all’altrui potere. Inoltre, la nozione in parola si estende alle misure che, comunque implichino la costrizione a subire interventi di una qualche rilevanza sul proprio corpo, con esclusione degli interventi coattivi di carattere meramente momentaneo e non invasivi della sfera corporea e dell’intimità della persona. (Precedenti: S. 135/2024 - mass. 46213; S. 127/2022 - mass. 44866; S. 22/2022 - mass. 44587; S. 222/2004 - mass. 28625; S. 105/2001 - mass. 26150; S. 238/1996 - mass. 22598; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187 - mass. 2191; S. 72/1963 - mass. 1818; S. 30/1962 - mass. 1489 - mass. 1490; S. 45/1960 - mass. 1082; S. 2/1956 - mass. 15; O. 109/2006 - mass. 30265; O. 384/1987 - mass. 3571).

La tutela assicurata dall’art. 13 Cost. non si esaurisce nelle misure che comportino l’uso di coazione fisica sul corpo, ma si estende a quelle che impongano obblighi (rinforzati da sanzioni in caso di violazione) comunque incidenti sulla libertà di movimento della persona nello spazio, dai quali (i) discenda un effetto di degradazione giuridica dell’interessato, e (ii) sempre che gli obblighi in questione risultino di tale intensità da poter essere equiparati a quell’assoggettamento della persona all’altrui potere, in cui si concreta la violazione della garanzia dell’habeas corpus, convogliando uno stigma morale a carico dell’interessato, e una mortificazione della sua pari dignità sociale. È, altresì, necessario a tal fine che il trattamento deteriore dell’individuo rispetto al resto della collettività incida sulla sua libertà di movimento in maniera significativa dal punto di vista “quantitativo”, in relazione alla particolare gravosità delle limitazioni imposte attraverso la misura. (Precedenti: S. 127/2022 - mass. 44864; S. 210/1995 - mass. 21483; S. 419/1994 - mass. 21052; S. 68/1964 - mass. 2187; S. 11/1956 - mass. 41).

In materia di c.d. “DASPO sportivo” (art. 6 della legge n. 401 del 1989), va differenziata l’ipotesi in cui la misura si esaurisca nell’interdizione all’accesso nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, da quella in cui a tale interdizione venga aggiunto il c.d. obbligo di firma: mentre il primo, cui è paragonabile il c.d. “DASPO urbano” (art. 10, comma 2, del d.l. n. 14 del 2017), si risolve in una mera limitazione della libertà di circolazione, il secondo è restrittivo della libertà personale. (Precedenti: S. 47/2024 - mass. 46032; S. 512/2002 - mass. 27469; S. 136/1998 - mass. 23874; S. 144/1997 - mass. 23255; S. 143/1996 - mass. 22387).

(Nel caso di specie, sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Taranto in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., dell’art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011, che attribuisce al questore, anziché all’autorità giudiziaria, la competenza a disporre la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio; e perché, in via subordinata, non prevede che al foglio di via obbligatorio emesso dal questore si applichi, in quanto compatibile, il procedimento di convalida giurisdizionale stabilito per il caso del “DASPO sportivo”; e perché, in via ulteriormente subordinata, non prevede che in relazione al foglio di via obbligatorio emesso dal questore per la durata minima di un anno si applichi, in quanto compatibile, il medesimo procedimento di convalida. Sebbene gli effetti del foglio di via obbligatorio possono in concreto risultare assai gravosi per il destinatario di quelli discendenti da un “DASPO urbano”, potendo coinvolgere diritti fondamentali ulteriori rispetto alla libertà di movimento, come il diritto al lavoro, all’educazione, alle relazioni affettive e familiari, oltre che lo stesso diritto alla salute; e benché, inoltre, il sempre più ampio ricorso a misure di prevenzione per finalità di controllo dell’ordine pubblico rischia di determinare un esteso effetto di criminalizzazione indiretta di quelle stesse persone; cionondimeno, tali considerazioni non sono sufficienti a modificare la giurisprudenza costituzionale, che ha costantemente ricondotto la misura del foglio di via all’area di tutela dell’art. 16 Cost. Per quanto gravoso essa possa risultare in concreto, infatti, il foglio di via consiste essenzialmente nel divieto di recarsi in un luogo determinato: il che lascia libero in ogni momento il soggetto di recarsi in qualunque altro luogo desideri, divieto questo di regola meno gravoso rispetto all’obbligo di recarsi, o di rimanere, in un luogo determinato. Tale giurisprudenza ben potrà essere riconsiderata nell’ipotesi in cui il legislatore dovesse, in futuro, dilatare eccessivamente i divieti inerenti alle misure in esame, in termini sia di estensione degli spazi dai quali il soggetto venga interdetto, sia di durata della stessa interdizione. Infine, l’intervento sollecitato dal rimettente e dall’amicus curiae non è indispensabile, poiché i rischi di uso arbitrario della misura in esame, e l’indebito chilling effect, sono soggetti a un controllo giurisdizionale effettivo, sia mediante il ricorso al giudice amministrativo, sia nell’ambito del procedimento penale per la violazione degli obblighi imposti con la misura, comprendendo tali controlli anche una valutazione di proporzionalità tra le legittime finalità di tutela perseguite dall’autorità di polizia e la concreta incidenza della misura sulla libertà di circolazione dell’interessato. Quanto alla seconda questione, circa l’irragionevole disparità di trattamento tra il foglio di via obbligatorio e varie altre misure, due dei tertia comparationis indicati – il divieto di soggiorno ex art. 233 cod. pen. e il divieto di dimora ex 283 cod. proc. pen. – hanno natura giuridica del tutto diversa, trattandosi di una misura di sicurezza applicata in esito a un giudizio penale; mentre il terzo (sorveglianza speciale di pubblica sicurezza), differisce rispetto al foglio di via per la sua maggiore incidenza sulla libertà di movimento dell’interessato. Infine, le due residue questioni, formulate circa l’irragionevole disparità di trattamento riservato al foglio di via obbligatorio rispetto a quello applicabile al cosiddetto “DASPO urbano”, l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 123 del 2023 ha modificato l’art. 10, comma 4, del d.l. n. 14 del 2017, sopprimendo il procedimento di convalida giurisdizionale per ogni tipologia di “DASPO urbano”: conseguentemente la disciplina di questo non può più costituire utile riferimento).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  06/09/2011  n. 159  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Altri parametri e norme interposte