Sentenza 120/2025 (ECLI:IT:COST:2025:120)
Massima numero 46815
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  25/06/2025;  Decisione del  25/06/2025
Deposito del 22/07/2025; Pubblicazione in G. U. 23/07/2025
Massime associate alla pronuncia:  46814


Titolo
Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Denunciata violazione della finalità costituzionale di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. La questione ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all’art. 3 Cost., pure non fondata: la mancata esclusione dell’ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, dunque, coerente con la disciplina generale dell’ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/1955  n. 797  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte