Sentenza 217/2025 (ECLI:IT:COST:2025:217)
Massima numero 47235
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  04/11/2025;  Decisione del  04/11/2025
Deposito del 30/12/2025; Pubblicazione in G. U. 31/12/2025
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Applicazione eventuale e successiva della norma denunciata - Carattere prematuro e ipotetico della questione - Difetto di rilevanza - Conseguente inammissibilità (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della disciplina che per la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare prevede l'attivazione del dispositivo di controllo elettronico e prescrive l'applicazione di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, nell'ipotesi di non fattibilità tecnica del controllo remoto). (Classif. 112005).

Testo

Nei giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza, in quanto premature e ipotetiche, le questioni vertenti su norme delle quali il rimettente non sia chiamato a fare applicazione. (Precedenti: S. 217/2019 - mass. 40898; O. 210/2020 - mass. 42932; O. 259/2016 - 39148).

(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Napoli, sez. riesame, in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma, e 27, secondo comma, Cost. – dell’art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, cod. proc. pen., come novellato dall’art. 12, comma 1, lett. c, n. 3, della legge n. 168 del 2023, nella parte in cui, disciplinando la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, stabilisce che, qualora l’organo delegato per l’esecuzione accerti la non fattibilità tecnica delle modalità di controllo elettronico, il giudice impone l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, anche più gravi, senza poterne valutare la necessità in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. Le questioni prospettate – peraltro coincidenti con altre già dichiarate non fondate – hanno natura meramente ipotetica ed eventuale, in quanto in sede di decisione sull’appello cautelare il Tribunale non ha il potere di disporre l’applicazione di ulteriori misure, essendogli precluso in questa fase l’accertamento preventivo della praticabilità tecnica del c.d. braccialetto elettronico. Solo successivamente, qualora si accertasse la non fattibilità tecnica dello strumento, la competenza a valutare l’applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure competerebbe, ai sensi dell’art. 279 cod. proc. pen., al «giudice che procede», che prima dell’inizio dell’azione penale è di regola individuato nel GIP). (Precedente: S. 173/2024 - mass. 46398).



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura penale    n.   art. 282  co. 6

legge  24/11/2023  n. 168  art. 12  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13  co. 1

Costituzione  art. 27  co. 2

Altri parametri e norme interposte