Previdenza – Prestazioni ai superstiti – Pensione di reversibilità – Ratio – Ultrattività della solidarietà familiare – Discrezionalità del legislatore – Limiti. (Classif. 190005).
La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti legati al de cuius da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto, realizzandosi in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare. (Precedenti: S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552, 24553, 24554; S. 18/1998 - mass. 23837, 23838, 23839; S. 495/1993 - mass. 20299; S. 286/1987 - mass. 4451).
Per quanto, in materia di reversibilità dei trattamenti pensionistici, il legislatore possa godere di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che, ravvisata la ratio dell’istituto in una forma di ultrattività della solidarietà familiare, una scelta legislativa che incida irragionevolmente in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.