Sentenza 91/2026 (ECLI:IT:COST:2026:91)
Massima numero 47449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore LUCIANI
Udienza Pubblica del  25/02/2026;  Decisione del  25/02/2026
Deposito del 28/05/2026; Pubblicazione in G. U. 03/06/2026
Massime associate alla pronuncia:  47445  47446  47447  47448  47450  47451


Titolo
Previdenza – Prestazioni ai superstiti – Pensione di reversibilità – Ratio – Ultrattività della solidarietà familiare – Discrezionalità del legislatore – Limiti. (Classif. 190005).

Testo

La ratio della reversibilità dei trattamenti pensionistici consiste nel farne proseguire almeno parzialmente, anche dopo la morte del loro titolare, il godimento da parte dei soggetti legati al de cuius da determinati vincoli familiari, garantendosi così ai beneficiari la protezione dalle conseguenze che derivano dal decesso del congiunto, realizzandosi in tal modo, anche sul piano previdenziale, una forma di ultrattività della solidarietà familiare. (Precedenti: S. 180/1999 - mass. 24685; S. 70/1999 - mass. 24552, 24553, 24554; S. 18/1998 - mass. 23837, 23838, 23839; S. 495/1993 - mass. 20299; S. 286/1987 - mass. 4451). 

Per quanto, in materia di reversibilità dei trattamenti pensionistici, il legislatore possa godere di un significativo spazio di discrezionalità, resta fermo che, ravvisata la ratio dell’istituto in una forma di ultrattività della solidarietà familiare, una scelta legislativa che incida irragionevolmente in tale solidarietà non può considerarsi conforme a Costituzione.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte