Legge - Legge penale - Principio di legalità - Tassatività - Sufficiente determinatezza della fattispecie - Finalità - Garanzia dei principi di separazione dei poteri e di eguaglianza - Obblighi di incriminazione di fonte convenzionale - Inapplicabilità del principio di legalità nella fase di negoziazione o ratifica - Vincolo nei confronti del legislatore nazionale nella fase di trasposizione di tali obblighi nell'ordinamento interno. (Classif. 141009)
Il principio di legalità in materia penale obbliga il legislatore nazionale a prevedere in termini precisi i contorni di ogni incriminazione, sì da fornire un chiaro avvertimento ai consociati circa l’estensione del precetto penalmente sanzionato e da impedire che l’individuazione del confine tra lecito e illecito sia rimessa alla libera interpretazione del giudice, in violazione del principio della separazione dei poteri; garantendo così, al tempo stesso, l’uniformità dell’applicazione della norma penale, in conformità al principio dell’eguaglianza. (Precedenti: S. 110/2023 - mass. 45588; S. 98/2021 - mass. 43904; S. 134/2019 - mass. 42640; S. 54/2024 - mass. 46073).
Il principio di legalità vincola il legislatore italiano nel momento in cui introduce nell’ordinamento interno una legge penale, ma non gli Stati (compreso quello italiano) nella fase di negoziazione e ratifica di uno strumento internazionale che ponga obblighi di incriminazione, i quali sono fisiologicamente connotati dall’uso di formule elastiche e generiche, che assicurano agli Stati la discrezionalità indispensabile per adattare l’obbligo alle peculiarità di ciascun ordinamento nazionale e, in particolare, alle sue specifiche categorie normative, al complessivo sistema in cui l’incriminazione andrà a inserirsi, nonché ai vincoli domestici di natura costituzionale.