Salute (tutela della) – Profilassi internazionale – Norme della Provincia autonoma di Bolzano – Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività – Servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti – Obbligo di indossare la mascherina chirurgica per personale e collaboratori – Sanzioni amministrative in caso di inosservanza – Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale – Difetto di rilevanza – Inammissibilità delle questioni. (Classif. 230003).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Bolzano, sez. prima civile, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. q), Cost., dell’art. 1, comma 36, della legge prov. Bolzano n. 4 del 2020, in combinato disposto con i commi 12 e 15 dello stesso articolo, e con l’Allegato A alla medesima legge provinciale, punto II.D, numero 8), che, a fini di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività, comminavano una sanzione pecuniaria ai titolari e ai gestori dei servizi di ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti per la violazione dell’obbligo di indossare la mascherina chirurgica da parte del personale e dei collaboratori dei servizi di ristorazione. La sanzione pecuniaria contestata innanzi al giudice comune è stata irrogata sulla base della sola legge statale, per cui il rimettente non deve fare applicazione delle disposizioni provinciali censurate. (Precedente: S. 97/2025 - mass. 46846).