Assistenza e solidarietà sociale - In genere - Assegno per il nucleo familiare - Cause ostative al riconoscimento della prestazione - Convivenza more uxorio tra il datore di lavoro e il lavoratore subordinato - Omessa previsione - Denunciata violazione della finalità costituzionale di assicurare a soggetti in stato di bisogno il sostegno del beneficio - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 022001).
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Corte d’appello di Venezia, sez. lavoro, in riferimento all’art. 38 Cost., dell’art. 2 del d.P.R. n. 797 del 1955, nella parte in cui non prevede, tra le cause ostative al riconoscimento dell’assegno per il nucleo famigliare (ANF), la situazione di convivenza more uxorio tra il datore di lavoro ed il lavoratore subordinato, in aggiunta alla condizione di coniugio. La questione ha carattere ancillare rispetto a quella relativa all’art. 3 Cost., pure non fondata: la mancata esclusione dell’ANF in caso di convivenza di fatto fra lavoratore subordinato e datore di lavoro è, in realtà, giustificata dal fatto che, nella disciplina dell’ANF, il nucleo non include il convivente di fatto del lavoratore, salvo il caso di stipulazione del contratto di convivenza. La norma censurata è, dunque, coerente con la disciplina generale dell’ANF, che a sua volta tiene conto del diverso assetto dei rapporti economici in caso di coniugio e di convivenza.