Sentenza 133/2026 (ECLI:IT:COST:2026:133)
Massima numero 47631
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore MARINI F. S.
Udienza Pubblica del  08/06/2026;  Decisione del  08/06/2026
Deposito del 21/07/2026; Pubblicazione in G. U. 22/07/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Impresa e imprenditore - In genere - Scuole nautiche - Esercizio dell'attività - Condizioni - Introduzione, mediante delega legislativa, di requisiti minimi di capacità patrimoniale e di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all'utenza - Violazione dei principi e criteri direttivi della legge delega - Illegittimità costituzionale. (Classif. 132001).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., l’art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 160 del 2020, nella parte in cui ha introdotto l’art. 49-septies, comma 21, lett. c) e i), del d.lgs. n. 171 del 2005, prevedendo requisiti minimi di capacità patrimoniale delle scuole nautiche e l’adozione di un tariffario minimo delle prestazioni formative erogate all’utenza, quali condizioni per l’esercizio della loro attività. La legge delega n. 167 del 2015 contiene un’analitica elencazione delle materie delegate e l’indicazione di principi e criteri direttivi molto specifici, i quali conseguentemente vincolano in modo stringente la discrezionalità del legislatore delegato; e se il suo oggetto manca di ogni, anche indiretto, accenno ai requisiti patrimoniali e ai tariffari delle scuole nautiche, non si può arrivare a diverse conclusioni considerando i principi e criteri direttivi, che fanno riferimento all’obiettivo della semplificazione delle procedure, ma solo in relazione alle unità da diporto, alla disciplina dei porti turistici, agli ancoraggi e agli istruttori di vela, non alle scuole nautiche. Sia, dunque, in forza di un’interpretazione letterale della legge di delega, sia in forza di un’interpretazione sistematica o teleologica, le norme oggetto delle odierne questioni di legittimità costituzionale risultano estranee all’oggetto della delega. (Precedenti: S. 213/2025 - mass. 47203; S. 98/2024 - mass. 46142; S. 96/2024 - mass. 46203; S. 22/2024 - mass. 45964; S. 150/2022 - mass. 45002).



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  12/11/2020  n. 160  art. 23  co. 1

decreto legislativo  18/07/2005  n. 171  art. 49  co. 21

decreto legislativo  18/07/2005  n. 171  art. 49  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 77  co. 1

Altri parametri e norme interposte