Sentenza 45/2026 (ECLI:IT:COST:2026:45)
Massima numero 47387
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore CASSINELLI
Udienza Pubblica del  23/02/2026;  Decisione del  23/02/2026
Deposito del 31/03/2026; Pubblicazione in G. U. 01/04/2026
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Reati e pene – Rapina – Rapina impropria – Consumazione del reato e configurabilità del tentativo – Necessità che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento» – Denunciata violazione del principio di eguaglianza per disparità di trattamento rispetto al reato di rapina propria – Insussistenza – Non fondatezza della questione. (Classif. 210033). 

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Firenze, prima sez. pen., in composizione monocratica, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 628, secondo comma, cod. pen., nella parte in cui richiede che la condotta violenta o minacciosa sia tenuta «immediatamente dopo la sottrazione», anziché «immediatamente dopo l’impossessamento». La rapina impropria di cui alla norma censurata, si consuma, nella logica del reato complesso, con la sottrazione, che viene integrata dalla mera apprensione materiale della cosa altrui, senza il conseguimento del potere di disporne in autonomia, neppure per un tempo minimo, e senza che rilevi se la sottrazione avvenga in contesto sottoposto al controllo dell’avente diritto. L’impossessamento è, dunque, solo l’ultimo ed eventuale segmento della sequenza delineata, che può anche non concretizzarsi affatto, sia per scelta dell’agente, che usi violenza o minaccia al solo scopo di garantirsi l’impunità, sia per intervento di terzi, che ne impediscano la realizzazione. Il tentativo di rapina impropria è configurabile, come indicato dal diritto vivente, qualora l’agente, subito dopo aver compiuto atti idonei alla sottrazione della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia. Questa configurazione astratta della fattispecie risulta non manifestamente irragionevole, in quanto coerente con la ratio dell’incriminazione che accomuna le diverse forme di rapina e giustifica l’identico trattamento sanzionatorio, che è dato dall’utilizzo della violenza o minaccia in un contesto di aggressione patrimoniale, e non dal grado di attuazione di quest’ultima. (Precedenti: S. 260/2022 - mass. 45212; S. 190/2020 - mass. 43265).



Atti oggetto del giudizio

codice penale    n.   art. 628  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte