Sentenza 65/1980 (ECLI:IT:COST:1980:65)
Massima numero 11469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del
16/04/1980; Decisione del
16/04/1980
Deposito del 22/04/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 65/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - TERMINI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.
SENT. 65/80. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - TERMINI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - ESCLUSIONE.
Testo
Anche nel rito del lavoro i principi generali del processo consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di costituzione del convenuto, se valutata alla stregua dell'intero sistema, ricavabile dagli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, quinto comma, nonche` 313, 316 e 317, dettati, questi ultimi, per il rito ordinario davanti ai giudici monocratici, appare del tutto conforme a ragione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 416 c.p.c. sollevata sostenendo che la esiguita` del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per la inapplicabilita`, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario). - Cfr. s.n. 13/1977.
Anche nel rito del lavoro i principi generali del processo consentono di salvaguardare appieno il diritto di difesa del convenuto. In particolare, la durata del termine di costituzione del convenuto, se valutata alla stregua dell'intero sistema, ricavabile dagli artt. 415, quarto e quinto comma, 416 e 420, quinto comma, nonche` 313, 316 e 317, dettati, questi ultimi, per il rito ordinario davanti ai giudici monocratici, appare del tutto conforme a ragione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 416 c.p.c. sollevata sostenendo che la esiguita` del termine fissato per la costituzione del convenuto si risolve in violazione del diritto di difesa per la inapplicabilita`, nel rito del lavoro, della disciplina della costituzione tardiva del convenuto contumace nei giudizi avanti ad uffici collegiali, svolti nell'osservanza del rito ordinario). - Cfr. s.n. 13/1977.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte