Sentenza 68/1980 (ECLI:IT:COST:1980:68)
Massima numero 9798
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del
29/04/1980; Decisione del
29/04/1980
Deposito del 05/05/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 68/80. IMPIEGO PUBBLICO - ASSOCIAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'IMPIEGO STATALE ED ASSOCIAZIONI ANALOGHE CONCERNENTI ALTRI RAPPORTI DI LAVORO - CONDIZIONE DI FONDAMENTALE EGUAGLIANZA EX ARTT. 39, 40, 97 DELLA COSTITUZIONE ED ESTENSIONE ALLE PRIME DEL METODO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (CON TALUNE DIFFERENZE) - DIVERSITA' IN ORDINE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE DEI SINDACATI DI DIPENDENTI DELLO STATO - NON APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 68/80. IMPIEGO PUBBLICO - ASSOCIAZIONI SINDACALI NELL'AMBITO DELL'IMPIEGO STATALE ED ASSOCIAZIONI ANALOGHE CONCERNENTI ALTRI RAPPORTI DI LAVORO - CONDIZIONE DI FONDAMENTALE EGUAGLIANZA EX ARTT. 39, 40, 97 DELLA COSTITUZIONE ED ESTENSIONE ALLE PRIME DEL METODO DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (CON TALUNE DIFFERENZE) - DIVERSITA' IN ORDINE ALLA TUTELA GIURISDIZIONALE DI SITUAZIONI SOGGETTIVE DEI SINDACATI DI DIPENDENTI DELLO STATO - NON APPLICABILITA' NEI LORO CONFRONTI DELL'ART. 28 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300 (STATUTO DEI LAVORATORI) - RAZIONALITA' - NON SONO VIOLATI GLI ARTT. 3 E 24 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
In dipendenza delle norme contenute negli artt. 39 e 40 Cost., sussiste una condizione di fondamentale eguaglianza nello status sindacale spettante alle associazioni di dipendenti pubblici (di cui e` significativa espressione l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego) rispetto alle associazioni sindacali operanti in altri rapporti di lavoro, cio` nonostante e` necessario considerare il piu` ampio contesto del rapporto di impiego statale e delle peculiarita` del datore di lavoro in questo rapporto, in vista della giustificazione della differenza di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato. Il processo di convergenza fra la posizione giuridica dei lavoratori privati e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, pur avendo raggiunto obbiettivi di grande importanza (stabilita` garantita ai lavoratori privati, introduzione della contrattazione collettiva) risulta ancora parziale in quanto al tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate ai modelli dominanti nell'impiego privato. Ma nonostante l'operata distinzione fra rapportodi lavoro e rapporto organico, resta il fatto che tale lavoro si inserisce in una amministrazione retta dal principio del "buon andamento" ex art. 97 Cost. risultando strumentale rispetto alle finalita` istituzionali assegnate agli uffici in cui la P.A. si articola. D'altra parte lo Stato si differenzia da ogni altro datore di lavoro, avendo il funzionario direttivo caratteristiche diverse dall'imprenditore o dal dirigente di impresa suo fiduciario, poiche` non partecipa in nessun modo alla situazione conflittuale di natura economica qualificata da una contesa sui margini di profitto, ed assicurando lo statuto degli impiegati civili dello Stato identiche garanzie sia ai superiori sia ai dipendenti ad essi sottoposti. Le persistenti peculiarita` della disciplina dell'impiego statale escludono che il principio di eguaglianza esiga l'estensione pura e semplice dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni di sindacati dei dipendenti dello Stato (da attuarsi mediante sentenza interpretativa di accoglimento), spettando al legislatore di operare ulteriori scelte, adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema. Non e` ravvisabile una lacuna di tutela giurisdizionale poiche` in alternativa alla chiesta estensione dell'applicabilita` dell'art. 28 alle associazioni sindacali degli impiegati dello Stato non si pone la carenza assoluta di tutela (riducendosi le situazioni soggettive dei sindacati a meri interessi di fatto) dato che le liberta` sindacali sono tutelabili nel settore del pubblico impiego quali diritti soggettivi del sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi davanti al giudice civile, ovvero, se emergano situazioni di interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo), e pertanto sussistono nell'ordinamento mezzi di tutela, sia pure meno rapidi e penetranti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale: A) dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) proposta assumendo che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per quanto attiene alla inapplicabilita` alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato della norma in tale articolo contenuta, secondo la quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della liberta` sindacale, nonche` del diritto di sciopero, su ricorso dei sidnacati interessati il pretore, se ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e B) dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (cosi` come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970 n. 775); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968 n. 249 (nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge 28 ottobre 1970 n. 775); degli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della ripetuta legge 18 marzo 1968 n. 249, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta` e dell'attivita` sindacale nonche` del diritto di sciopero (tutela prevista, invece, per le altre associazioni sindacali in forza dell'art. 28 dello Statuto)). - cfr. S. n. 118/1976.
In dipendenza delle norme contenute negli artt. 39 e 40 Cost., sussiste una condizione di fondamentale eguaglianza nello status sindacale spettante alle associazioni di dipendenti pubblici (di cui e` significativa espressione l'introduzione della contrattazione collettiva nell'ambito del pubblico impiego) rispetto alle associazioni sindacali operanti in altri rapporti di lavoro, cio` nonostante e` necessario considerare il piu` ampio contesto del rapporto di impiego statale e delle peculiarita` del datore di lavoro in questo rapporto, in vista della giustificazione della differenza di tutela giurisdizionale delle situazioni soggettive da riconoscere alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato. Il processo di convergenza fra la posizione giuridica dei lavoratori privati e dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici non economici, pur avendo raggiunto obbiettivi di grande importanza (stabilita` garantita ai lavoratori privati, introduzione della contrattazione collettiva) risulta ancora parziale in quanto al tramonto del carattere puramente unilaterale delle regole del rapporto non corrisponde un rilevante accostamento delle discipline prenegoziate ai modelli dominanti nell'impiego privato. Ma nonostante l'operata distinzione fra rapportodi lavoro e rapporto organico, resta il fatto che tale lavoro si inserisce in una amministrazione retta dal principio del "buon andamento" ex art. 97 Cost. risultando strumentale rispetto alle finalita` istituzionali assegnate agli uffici in cui la P.A. si articola. D'altra parte lo Stato si differenzia da ogni altro datore di lavoro, avendo il funzionario direttivo caratteristiche diverse dall'imprenditore o dal dirigente di impresa suo fiduciario, poiche` non partecipa in nessun modo alla situazione conflittuale di natura economica qualificata da una contesa sui margini di profitto, ed assicurando lo statuto degli impiegati civili dello Stato identiche garanzie sia ai superiori sia ai dipendenti ad essi sottoposti. Le persistenti peculiarita` della disciplina dell'impiego statale escludono che il principio di eguaglianza esiga l'estensione pura e semplice dell'art. 28 dello statuto dei lavoratori alle associazioni di sindacati dei dipendenti dello Stato (da attuarsi mediante sentenza interpretativa di accoglimento), spettando al legislatore di operare ulteriori scelte, adottando una delle soluzioni possibili al fine di razionalizzare e riequilibrare il sistema. Non e` ravvisabile una lacuna di tutela giurisdizionale poiche` in alternativa alla chiesta estensione dell'applicabilita` dell'art. 28 alle associazioni sindacali degli impiegati dello Stato non si pone la carenza assoluta di tutela (riducendosi le situazioni soggettive dei sindacati a meri interessi di fatto) dato che le liberta` sindacali sono tutelabili nel settore del pubblico impiego quali diritti soggettivi del sindacato, attraverso i procedimenti ordinari promossi davanti al giudice civile, ovvero, se emergano situazioni di interesse legittimo, davanti al giudice amministrativo), e pertanto sussistono nell'ordinamento mezzi di tutela, sia pure meno rapidi e penetranti. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale: A) dell'art. 28 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) proposta assumendo che vi sarebbe violazione degli artt. 3 e 24 Cost. per quanto attiene alla inapplicabilita` alle associazioni sindacali dei dipendenti dello Stato della norma in tale articolo contenuta, secondo la quale, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio della liberta` sindacale, nonche` del diritto di sciopero, su ricorso dei sidnacati interessati il pretore, se ritenga sussistente la violazione, ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; e B) dell'art. 146 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (cosi` come modificato dall'art. 7 della legge 28 ottobre 1970 n. 775); dell'art. 44 bis della legge 18 marzo 1968 n. 249 (nel testo introdotto dall'art. 20 della citata legge 28 ottobre 1970 n. 775); degli articoli 45, 46, 47, 48, 49 e 50 della ripetuta legge 18 marzo 1968 n. 249, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono per le associazioni sindacali dei dipendenti statali la tutela giurisdizionale del loro interesse al rispetto della liberta` e dell'attivita` sindacale nonche` del diritto di sciopero (tutela prevista, invece, per le altre associazioni sindacali in forza dell'art. 28 dello Statuto)). - cfr. S. n. 118/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte