Sentenza 72/1980 (ECLI:IT:COST:1980:72)
Massima numero 9486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore REALE O.
Udienza Pubblica del
08/05/1980; Decisione del
08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 72/80. INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA E INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA E INGIURIA - AGGRAVAMENTO DELLA PENA OVE IL REATO SIA COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN SUPERIORE UFFICIALE - ASSERITA INGIUSTIFICATEZZA DELLA DIVERSA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA QUALITA' DI UFFICIALE DEL SUPERIORE OFFESO - ASSERITA CONTRARIETA' ALLO SPIRITO DEMOCRATICO DELL'ORDINAMENTO MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 72/80. INSUBORDINAZIONE CON VIOLENZA E INSUBORDINAZIONE CON MINACCIA E INGIURIA - AGGRAVAMENTO DELLA PENA OVE IL REATO SIA COMMESSO NEI CONFRONTI DI UN SUPERIORE UFFICIALE - ASSERITA INGIUSTIFICATEZZA DELLA DIVERSA SANZIONE IN RELAZIONE ALLA QUALITA' DI UFFICIALE DEL SUPERIORE OFFESO - ASSERITA CONTRARIETA' ALLO SPIRITO DEMOCRATICO DELL'ORDINAMENTO MILITARE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La giurisprudenza della Corte e` consolidata nel senso che la discrezionalita` del legislatore non puo` essere censurata se non nei casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza. In riferimento ai reati di insubordinazione con violenza e di insubordinazione con minaccia ed ingiuria, la scelta del legislatore di differenziare il trattamento sanzionatorio a seconda che il superiore offeso abbia o meno la qualita` di ufficiale, scelta operata per rispettare una radicata tradizione gerarchica, pur essendo opinabile, non e` irragionevole e priva di ogni motivazione, rispondendo ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della discrezionalita`. La differente considerazione, quanto alla gravita` dell'insubordinazione, del superiore ufficiale o non ufficiale nemmeno ripugna totalmente allo spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento militare della Repubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., degli artt. 186 e 189, primo comma, cod. pen. milit. pace). - cfr. sent. n. 26/1979.
La giurisprudenza della Corte e` consolidata nel senso che la discrezionalita` del legislatore non puo` essere censurata se non nei casi in cui la stessa travalichi nella irragionevolezza. In riferimento ai reati di insubordinazione con violenza e di insubordinazione con minaccia ed ingiuria, la scelta del legislatore di differenziare il trattamento sanzionatorio a seconda che il superiore offeso abbia o meno la qualita` di ufficiale, scelta operata per rispettare una radicata tradizione gerarchica, pur essendo opinabile, non e` irragionevole e priva di ogni motivazione, rispondendo ad uno scopo pur sempre operante nell'ambito della discrezionalita`. La differente considerazione, quanto alla gravita` dell'insubordinazione, del superiore ufficiale o non ufficiale nemmeno ripugna totalmente allo spirito democratico al quale deve informarsi l'ordinamento militare della Repubblica. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 52 Cost., degli artt. 186 e 189, primo comma, cod. pen. milit. pace). - cfr. sent. n. 26/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte