Sentenza 73/1980 (ECLI:IT:COST:1980:73)
Massima numero 9487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/05/1980;  Decisione del  08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 73/80. TRIBUNALI MILITARI - COMPETENZA - CONNESSIONE FRA REATI MILITARI E REATI COMUNI - CONNESSIONE SOGGETTIVA - CONCORSO FORMALE FRA REATO MILITARE E REATO COMUNE - ESCLUSIONE DELLA CONNESSIONE E DELLO SPOSTAMENTO DI COMPETENZA AL GIUDICE ORDINARIO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Entro i limiti della ragionevolezza, appartiene alla discrezionalita` legislativa stabilire e circoscrivere l'ambito di operativita` del simultaneus processus, senza che il diritto processuale debba fare applicazione, a pena d'illegittimita` costituzionale, di alcun criterio rigidamente prefissato. Appare ragionevole la scelta operata con l'art. 264, primo comma, c.p.m.p., nel testo sostituito dall'art. 8 legge 23 marzo 1956 n. 167, che, attuando la parte finale dell'art. 103 Cost., ha statuito la competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria per i giudizi riguardanti delitti commessi "da piu` persone", le une soggette alla legge penale comune e le altre a quella militare; mentre ha escluso la connessione la` dove si tratti dei soli soggetti attivi di reati militari, come si verifica per la connessione soggettiva di cui all'art. 45 n. 3 c.p.p., ivi compresa l'ipotesi del concorso formale. Tale scelta legislativa non contrasta infatti col principio di uguaglianza in quanto la norma ha dovuto contemperare esigenze diverse ed opposte, ma entrambi presenti nell'ordinamento giuridico: assicurando, da un lato, la congiunta cognizione dei casi per i quali risultava impossibile o comunque inopportuno mantenere separati i procedimenti; ma anche garantendo, dall'altro, la competenza del giudice normalmente ritenuto piu` idoneo a risolvere determinate specie di controversie. In vista di un tal bilanciamento si giustifica che l'art. 264 c.p.m.p. non consideri alcune fra le ipotesi previste dall'art. 45 c.p.p. per le quali la connessione si presenta meno stringente o di grado meno elevato, com'e` l'ipotesi di connessione soggettiva. Del resto, la riunione dei procedimenti, non e` l'unico mezzo per consentire l'applicazione dell'art. 81 c.p., che e` sempre possibile purche` i reati successivamente giudicati risultino meno gravi di quelli per i quali sia stata gia' inflitta una condanna, ed essendo consentita la sospensione del dibattimento a tempo indeterminato ex art. 432 c.p.p. per attendere il passaggio in giudicato della sentenza destinata ad infliggere la pena base per la violazione piu` grave. (infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 264 cod.pen. milit. pace, nella parte in cui esclude il caso del concorso formale tra reati militari e reati comuni dalle ipotesi di connessione e di conseguente competenza dell'autorita` giudiziaria ordinaria). - cfr. sentt. nn. 29/1958, 196/1976.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte