Sentenza 74/1980 (ECLI:IT:COST:1980:74)
Massima numero 9489
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del  08/05/1980;  Decisione del  08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9490  9491


Titolo
SENT. 74/80 A. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Relativamente alla previsione generale dell'art. 2, terzo comma, cod. pen., l'applicazione delle sanzioni penali piu` favorevoli al reo puo` subire limitazioni o deroghe, sancite non senza una razionale giustificazione da parte del legislatore ordinario. Non e` contestabile che una pertinente ragione giustificatrice consista nell'esigenza di salvaguardare la certezza dei rapporti ormai esauriti, perseguita statuendo l'intangibilita` delle sentenze divenute irrevocabili. Ne` certamente la circostanza che la regola dell'intangibilita` del giudicato incontri una serie di deroghe consente di desumerne una regola di segno opposto, salvo che nel caso dell'abrogazione della legge incriminatrice di cui all'art. 2 cpv c.p. Non e` pertanto fondata la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato (o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976). Ne` la violazione del principio d'uguaglianza deriva dagli inconvenienti della mancata sospensione condizionale, in ragione del tempo in cui venne inflitta la pena. L'irrevocabilita` delle sentenze di condanna, che preclude la concessione del beneficio ad opera del giudice dell'esecuzione, risponde infatti alla ratio del beneficio stesso, tuttora fondato sulla premessa, da verificare puntualmente nel processo di cognizione, che il colpevole si asterra` dal commettere ulteriori reati. Trasferire simili valutazioni dalla fase di cognizione a quella dell'esecuzione significherebbe snaturare il beneficio, traducendo il giudizio prognostico sulla presunzione di ravvedimento in un giudizio diagnostico non dissimile da quello che precede l'affidamento in prova al servizio sociale, giudizio che poi non vi sarebbe ragione di non consentire in tutti i casi in cui il condannato, anche per reati successivi alla riforma del 1974, proponesse un'istanza di sospensione condizionale della pena. - cfr. sentt. nn. 164/1974, 6/1978

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte