Sentenza 227/2020 (ECLI:IT:COST:2020:227)
Massima numero 42658
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MORELLI  - Redattore CORAGGIO
Udienza Pubblica del  08/09/2020;  Decisione del  08/09/2020
Deposito del 30/10/2020; Pubblicazione in G. U. 04/11/2020
Massime associate alla pronuncia:  42654  42655  42656  42657  42659


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Molise - Gestione dei rifiuti - Limiti allo smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale - Violazione della competenza esclusiva statale nella materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema - Illegittimità costituzionale.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 32 della legge reg. Molise n. 4 del 2019, che ha aggiunto il comma 3-bis all'art. 1 della legge reg. Molise n. 25 del 2003. La disposizione impugnata dal Governo - nel porre come obiettivo della Regione la limitazione nel proprio territorio dello smaltimento di rifiuti speciali di provenienza extra regionale, nel limite della percentuale del totale dei rifiuti, speciali e non, trattati nel territorio regionale - si pone in contrasto con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 182 del d.lgs. n. 152 del 2006 che, nel prevedere una rete integrata ed adeguata di impianti, intende consentire lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini ai luoghi di produzione o raccolta al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi. Il divieto alla libera circolazione dei rifiuti speciali previsto dalla disciplina regionale in questione è pertanto incompatibile con le finalità e con lo stesso concetto di rete integrata, che esigono una possibilità di interconnessione tra i vari siti del sistema, in particolare privilegiando la vicinanza fra luogo di produzione e luogo di raccolta. (Precedente citato: sentenza n. 10 del 2009).

Secondo la giurisprudenza costituzionale la disciplina dei rifiuti va ricondotta alla "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", materia naturalmente trasversale, idonea perciò a incidere sulle competenze regionali. La disciplina statale costituisce, anche in attuazione degli obblighi comunitari, un livello di tutela uniforme e si impone sull'intero territorio nazionale, come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, per evitare che esse deroghino al livello di tutela ambientale stabilito dallo Stato, ovvero lo peggiorino. (Precedenti citati: sentenze n. 289 del 2019, n. 215 del 2018, n. 151 del 2018, n. 58 del 2015, n. 54 del 2012, n. 380 del 2007 e n. 259 del 2004).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  10/05/2019  n. 4  art. 32  co. 

legge della Regione Molise  07/08/2003  n. 25  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 182