Sentenza 74/1980 (ECLI:IT:COST:1980:74)
Massima numero 9490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/05/1980; Decisione del
08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/80 B. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/80 B. SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - INTERVENUTE RIFORME LEGISLATIVE - DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO IN SEDE DI ESECUZIONE - ESCLUSIONE - PRETESA VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLA DIFESA - INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
I diritti di azione e di difesa non implicano certamente che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilita` del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976).
I diritti di azione e di difesa non implicano certamente che il condannato possa contestare in ogni tempo la sentenza di condanna penale, pur quando l'intangibilita` del giudicato sia stata ragionevolmente e coerentemente mantenuta ferma dal legislatore. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 2, terzo comma, 163 e 164 cod. pen. e 628 cod. proc. pen., in quanto non prevedono che la sospensione condizionale della pena possa essere ordinata anche dal giudice dell'esecuzione, limitatamente ai benefici suscettibili di essere concessi in occasione di una nuova condanna, secondo la disciplina introdotta dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, qualora il giudice della cognizione non sia stato in grado di ordinare la sospensione stessa, avendo deciso irrevocabilmente prima dell'entrata in vigore del testo cosi` novellato o prima del parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte