Sentenza 74/1980 (ECLI:IT:COST:1980:74)
Massima numero 9491
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore PALADIN
Udienza Pubblica del
08/05/1980; Decisione del
08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 74/80 C. LEGGE PENALE - LEGGE SUCCESSIVA PIU' FAVOREVOLE - LIMITE DEL GIUDICATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 74/80 C. LEGGE PENALE - LEGGE SUCCESSIVA PIU' FAVOREVOLE - LIMITE DEL GIUDICATO - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - SOPRAVVENIENZA DI DISCIPLINA PIU' FAVOREVOLE AL CONDANNATO - CONDANNATI CON SENTENZA IRREVOCABILE - APPLICABILITA' DEL BENEFICIO - ESCLUSIONE - QUESTIONE SOLLEVATA DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo non potrebbe comunque applicare, ostandovi altre norme non impugnate, le norme risultanti dall'eventuale declaratoria di incostituzionalita`. E' pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 27 Cost., dell'art. 2, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di applicare ai condannati con sentenza irrevocabile le piu` favorevoli norme in tema di concessione della sospensione condizionale della pena introdotte dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, o risultanti dal parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976. Ed invero, quand'anche la questione fosse accolta, i giudici dell'esecuzione che l'hanno sollevata non potrebbero comunque prendere in esame le istanze di concessione della sospensione condizionale della pena in quanto, in ogni caso, osterebbero le norme che riservano la concessione dei benefici al giudice della cognizione anziche` a quello dell'esecuzione.
E' irrilevante la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo non potrebbe comunque applicare, ostandovi altre norme non impugnate, le norme risultanti dall'eventuale declaratoria di incostituzionalita`. E' pertanto inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, e 27 Cost., dell'art. 2, terzo comma, cod. pen. nella parte in cui non consente di applicare ai condannati con sentenza irrevocabile le piu` favorevoli norme in tema di concessione della sospensione condizionale della pena introdotte dall'art. 12 d.l. 11 aprile 1974, n. 99 e dalla relativa legge di conversione 7 giugno 1974 n. 220, o risultanti dal parziale annullamento dell'art. 164, ult. comma, ad opera della sentenza n. 95 del 1976. Ed invero, quand'anche la questione fosse accolta, i giudici dell'esecuzione che l'hanno sollevata non potrebbero comunque prendere in esame le istanze di concessione della sospensione condizionale della pena in quanto, in ogni caso, osterebbero le norme che riservano la concessione dei benefici al giudice della cognizione anziche` a quello dell'esecuzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Costituzione
art. 24
co. 2
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte