Ordinanza 75/1980 (ECLI:IT:COST:1980:75)
Massima numero 14484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  08/05/1980;  Decisione del  08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 75/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA DEI CONTRATTI - ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI RILASCIO - SOSPENSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE DEI DIRITTI - SOPRAVVENUTA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEGLI SFRATTI - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice a quo gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24, comma primo, Cost. - dell'art. 3 del d.l. 23 dicembre 1976, n. 849, convertito con modificazioni in legge 21 febbraio 1977, n. 28, in quanto non consentirebbe l'esecuzione dello sfratto in caso di violazione del contratto di locazione per cause diverse da quelle previste dall'art. 1 quater della legge 31 luglio 1975, n. 363, poiche': per effetto del successivo d.l. 17 giugno 1977, n. 326, le disposizioni del cennato d.l. n. 849 del 1976 continuano ad applicarsi sino alla data del 31 ottobre 1977, fatta pero' eccezione di quelle relative alla sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio; la legge 8 agosto 1977, n. 510, nel convertire con modificazioni il d.l. n. 326 del 1977, ha introdotto (art. 1 bis), in luogo della sospensione, l'istituto della dilazione degli sfratti, secondo apposito scadenziario; sempre alla dilazione, con modifica delle date di scadenza, sono preordinati i successivi provvedimenti legislativi (art. 2 del d.l. 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni in legge 23 dicembre 1977, n. 928; art. 2 del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, convertito in legge 24 maggio 1978, n. 220; art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; art. 1 del d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93); da ultimo il d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, coinvertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25, ha disposto (art. 1) una generale sospensione della esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili locati ad uso di abitazione, fino al 30 giugno 1980, e una dilazione dopo tale data, secondo varie scadenze, la quale, peraltro, non si applica ai provvedimenti previsti dal primo comma del successivo art. 3; si rende, di conseguenza, necessario accertare se, alla stregua delle nuove normative, la prospettata questione sia tuttora rilevante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24  co. 1

Altri parametri e norme interposte