Ordinanza 76/1980 (ECLI:IT:COST:1980:76)
Massima numero 14485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  08/05/1980;  Decisione del  08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/80. LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI - USO ABITATIVO - PROROGA DEI CONTRATTI - RILASCIO DELL'IMMOBILE E GRADUAZIONE DELLO SFRATTO - ASSUNTA IDENTITA' DI DISCIPLINA PER SITUAZIONI TRA LORO NOTEVOLMENTE DIVERSE - IUS SUPERVENIENS - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost. - dell'art. 2, penultimo comma, n. 2, ed ultimo comma, del d.l. 30 marzo 1978, n. 77, e degli artt. 4 e 5 della legge 26 novembre 1969, n. 833, cui l'ultimo comma del citato art. 2 rinvia, nella parte in cui tali norme, ai fini del rilascio dell'immobile locato e della correlativa graduazione dello sfratto, dettano la stessa disciplina per situazioni tra loro notevolmente diverse, non distinguendo tra locatore che abbia dimostrato l'esistenza dell'urgente ed improrogabile necessita' dell'alloggio per destinarlo ad abitazione propria o dei propri figli o genitori, e che avrebbe percio' diritto ad una piu' immediata esecuzione, e locatore il cui conduttore disponga di altro alloggio idoneo alle esigenze della famiglia, o che abbia offerto in cambio al conduttore altro alloggio idoneo alle di lui esigenze familiari, postoche': il denunciato art. 2 del d.l. n. 77 del 1978 e' stato poi sostituito dall'art. 2 del d.l. 24 giugno 1978, n. 298, convertito in legge 28 luglio 1978, n. 395; sempre nelle more e' sopravvenuta la legge 27 luglio 1978, n. 392, recante nuova disciplina delle locazioni degli immobili urbani, la quale all'art. 56 (applicabile ai contratti in corso soggetti a proroga per effetto dell'ultimo comma del successivo art. 59) ha stabilito per il rilascio degli immobili locati modalita' diverse dalla graduazione e dalla proroga come disciplinate dai denunciati artt. 4 e 5 della legge n. 833 del 1969, mentre ha disposto (art. 82) che ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore continuino ad applicarsi le leggi precedenti; successivamente e' stato emanato il d.l. 30 gennaio 1979, n. 21, convertito con modificazioni in legge 31 marzo 1979, n. 93, che per l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio emessi per titoli privilegiati ha previsto (art. 2) il ricorso alle disposizioni dettate per i medesimi casi dalla citata legge n. 392 del 1978; ulteriore normativa in tema di esecuzione e' stata dettata dal d.l. 15 dicembre 1979, n. 629, convertito con modificazioni in legge 15 febbraio 1980, n. 25; si rende, di conseguenza, necessario accertare se, alla stregua delle nuove normative, la questione prospettata sia tuttora rilevante.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte