Ordinanza 78/1980 (ECLI:IT:COST:1980:78)
Massima numero 14486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ANDRIOLI
Udienza Pubblica del  08/05/1980;  Decisione del  08/05/1980
Deposito del 20/05/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 78/80. LAVORO (RAPPORTO DI) - RETRIBUZIONE (DIRITTO ALLA) - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - DISCIPLINA CODICISTICA (COME MODIFICATA DA SENTENZA DELLA CORTE) - ASSERITA MINOR TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO RISPETTO AL LAVORATORE PRIVATO - OMESSA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA E NECESITA' DI VALUTARE LA NON MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE ALLA STREGUA DI SOPRAVVENUTE DECISIONI DELLA CORTE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ., cosi' come modificato dalla sentenza della Corte, per asserito contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo della minor tutela che spetterebbe al dipendente pubblico a paragone del lavoratore privato, decorrendo nel primo caso, e non nell'altro, la prescrizione durante il rapporto di lavoro, non avendo il giudice di provenienza sotto alcun profilo valutato la rilevanza della questione proposta d'ufficio: non ha invero verificato se alla R.A.I. riescano applicabili la legge n. 604/1966 e, in ipotesi, la legge n. 300/1970, e se la violazione del principio di uguaglianza possa essere denunciata dal lavoratore che non dipenda da ente pubblico, ne' si e' fatto, tra l'altro, carico della eccezione di prescrizione decennale sollevata in via preliminare dalla R.A.I., ne', infine, ha saggiato quale sia il grado di stabilita' del rapporto tra il ricorrente e la R.A.I.; di conseguenza, si rende necessario che il giudice di provenienza svolga il giudizio di rilevanza, che non ha menomamente effettuato e valuti la non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' anche alla stregua delle sopravvenute decisioni della Corte. - S. n. 63/1966, che ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'art. 2948, n. 4, cod. civ. (nonche' degli artt. 2955, n. 2, e 2956, n. 1), limitatamente alla parte in cui si consente che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro. S. nn. 40/1979; 41/1979; 42/1979; 43/1979; 44/1979. O. nn. 51/1979; 52/1979; 188/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte