Sentenza 228/2020 (ECLI:IT:COST:2020:228)
Massima numero 43103
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MORELLI - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del
07/10/2020; Decisione del
07/10/2020
Deposito del 30/10/2020; Pubblicazione in G. U. 04/11/2020
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Locazione di immobili urbani - Norme della Regione autonoma Sardegna - Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato - Applicazione, in assenza del relativo decreto ministeriale, della disciplina in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia della difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, ordine pubblico e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Locazione di immobili urbani - Norme della Regione autonoma Sardegna - Aggiornamento dei canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato - Applicazione, in assenza del relativo decreto ministeriale, della disciplina in materia di assegnazione e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e della competenza esclusiva statale in materia della difesa e forze armate, sicurezza dello Stato, ordine pubblico e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali - Difetto di motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. d), g) e h), Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2003, secondo cui - con riguardo ai canoni di locazione degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976, e in attesa del d.m. di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge - i canoni sono determinati secondo le disposizioni della legge reg. autonoma Sardegna n. 13 del 1989, che all'art. 36 dispone l'aggiornamento annuale del canone al costo della vita sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La ricostruzione del quadro normativo applicabile è carente, in quanto il rimettente non ha preso in considerazione la normativa di cui all'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 39 delle relative Norme di attuazione, in base alla quale, a seguito di un protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, l'immobile per il quale pende il giudizio principale è transitato nel patrimonio regionale, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976, la normativa in parola regola i canoni degli alloggi che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, rimangono di proprietà dello Stato. Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2020, n. 30 del 2020, n. 13 del 2020).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 117, secondo comma, lett. d), g) e h), Cost. - dell'art. 4 della legge reg. Sardegna n. 7 del 2003, secondo cui - con riguardo ai canoni di locazione degli alloggi di servizio destinati al personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo degli agenti di custodia e del Corpo forestale dello Stato, costruiti e gestiti ai sensi della legge n. 52 del 1976, e in attesa del d.m. di cui all'art. 1, comma 3, della citata legge - i canoni sono determinati secondo le disposizioni della legge reg. autonoma Sardegna n. 13 del 1989, che all'art. 36 dispone l'aggiornamento annuale del canone al costo della vita sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. La ricostruzione del quadro normativo applicabile è carente, in quanto il rimettente non ha preso in considerazione la normativa di cui all'art. 14 dello statuto speciale per la Sardegna e all'art. 39 delle relative Norme di attuazione, in base alla quale, a seguito di un protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, l'immobile per il quale pende il giudizio principale è transitato nel patrimonio regionale, mentre, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 52 del 1976, la normativa in parola regola i canoni degli alloggi che, quand'anche ne sia affidata la gestione alle Regioni, rimangono di proprietà dello Stato. Anche ammesso che tale presupposto, sia pure a partire dal 2013, sia venuto meno, quanto all'alloggio per cui pende il giudizio principale, e che la pretesa creditoria azionata avanti al rimettente concerna anche tale arco di tempo, non è stata offerta una adeguata motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso di specie. (Precedenti citati: sentenze n. 146 del 2020, n. 30 del 2020, n. 13 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione autonoma Sardegna
03/07/2003
n. 7
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte