Ordinanza 95/1980 (ECLI:IT:COST:1980:95)
Massima numero 15132
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del
18/06/1980; Decisione del
18/06/1980
Deposito del 19/06/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 95/80. MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI - CASI DI ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CATEGORIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA STESSA CORTE, COME GIUDICE A QUO, NEI CONFRONTI DI ALTRE PARTI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.
ORD. 95/80. MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA' - INQUADRAMENTO NEL RUOLO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI - CASI DI ESCLUSIONE - DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA CATEGORIE - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE SOLLEVATA DALLA STESSA CORTE, COME GIUDICE A QUO, NEI CONFRONTI DI ALTRE PARTI DELLA DISPOSIZIONE IMPUGNATA.
Testo
Riguardo all'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, la disparita' di trattamento denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1975, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fra gli assistenti universitari dichiarati maturi in concorso a cattedra e gli assistenti ordinari incaricati di insegnamento nelle facolta' di medicina con qualifica di primari ospedalieri - gli uni e gli altri esclusi dall'inquadramento - ed altre categorie (professori aggregati, vincitori di concorso a professori aggregati, direttori di scuole di ostetricia, aggregati clinici e ternati in concorsi universitari) - che a domanda possono invece ottenere l'inquadramento - potrebbe essere eliminata, se riconosciuta, sia immettendo nel suddetto ruolo i suindicati assistenti, sia escludendo dall'ammissione una delle categorie per le quali l'ammissione e' possibile. Cosicche', non potendo la scelta tra tali soluzioni dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata nelle ordinanze di rimessione, va sollevata dalla stessa Corte, nell'ambito dello stesso giudizio, in quanto, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, altra questione di legittimita' costituzionale, nei confronti dello stesso suindicato art. 3, nella parte in cui prevede la possibilita' di inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 97, primo e terzo comma (buon andamento della P.A. e immissione a seguito di pubblico concorso), 33 (posizione delle Universita' e degli altri Istituti di alta cultura) e 3, primo comma, Cost. (in quanto la immissione in ruolo senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non giustificato).
Riguardo all'inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, la disparita' di trattamento denunciata in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 3 del d.l. 1 ottobre 1975, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30 novembre 1973, n. 766, fra gli assistenti universitari dichiarati maturi in concorso a cattedra e gli assistenti ordinari incaricati di insegnamento nelle facolta' di medicina con qualifica di primari ospedalieri - gli uni e gli altri esclusi dall'inquadramento - ed altre categorie (professori aggregati, vincitori di concorso a professori aggregati, direttori di scuole di ostetricia, aggregati clinici e ternati in concorsi universitari) - che a domanda possono invece ottenere l'inquadramento - potrebbe essere eliminata, se riconosciuta, sia immettendo nel suddetto ruolo i suindicati assistenti, sia escludendo dall'ammissione una delle categorie per le quali l'ammissione e' possibile. Cosicche', non potendo la scelta tra tali soluzioni dipendere dal modo in cui la questione e' stata prospettata nelle ordinanze di rimessione, va sollevata dalla stessa Corte, nell'ambito dello stesso giudizio, in quanto, oltre che rilevante, non manifestamente infondata, altra questione di legittimita' costituzionale, nei confronti dello stesso suindicato art. 3, nella parte in cui prevede la possibilita' di inquadramento nel ruolo dei professori universitari, con la qualifica di straordinari, degli aggregati clinici di cui al r.d. 8 febbraio 1937, n. 794, in riferimento agli artt. 97, primo e terzo comma (buon andamento della P.A. e immissione a seguito di pubblico concorso), 33 (posizione delle Universita' e degli altri Istituti di alta cultura) e 3, primo comma, Cost. (in quanto la immissione in ruolo senza concorso accorderebbe alla cennata categoria un privilegio non giustificato).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 33
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte