Sentenza 96/1980 (ECLI:IT:COST:1980:96)
Massima numero 9749
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ELIA
Udienza Pubblica del  19/06/1980;  Decisione del  19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9750


Titolo
SENT. 96/80 A. TRIBUTI (IN GENERE) - CONDONO TRIBUTARIO - D.L. 5 NOVEMBRE 1973, N. 660, ARTT. 2, LETT.A, E 6 (CONV. NELLA LEGGE 19 DICEMBRE 1973, N. 823) - APPLICAZIONE ALLE CONTROVERSIE PENDENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO - NON E' VIOLATO IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA. NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.

Testo
L'art. 6 del d.l. 5 novembre 1973 n. 660, conv. in l. 19 dicembre 1973 n. 823, limitando il cosiddetto condono tributario per le imposte di registro e ipotecarie e per i diritti catastali alle sole "controversie pendenti" per atti formati anteriormente all'1 gennaio 1973, si applica anche ai contribuenti che, a quella data, non avessero ricevuto notifica di accertamento di valore o ingiunzione di pagamento: pertanto esso non determina alcuna disparita` di trattamento tra i contribuenti che abbiano formato atti prima di quella data. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di costituzionalita' dell'art. 6 cit.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte