Sentenza 97/1980 (ECLI:IT:COST:1980:97)
Massima numero 10071
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
19/06/1980; Decisione del
19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
10072
Titolo
SENT. 97/80 A. PENSIONI - DI GUERRA - CONTENZIOSO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEL TESORO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. DELLA IMPOSIZIONE DEL SUDDETTO TERMINE DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE O CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
SENT. 97/80 A. PENSIONI - DI GUERRA - CONTENZIOSO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL MINISTRO DEL TESORO - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. DELLA IMPOSIZIONE DEL SUDDETTO TERMINE DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE O CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Testo
La natura delle pensioni di guerra, in relazione al carattere risarcitorio ed allo speciale fondamento giuridico, costituito dalla causa di guerra, pur giustificando un regime sostanziale differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie, volte ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto di impiego o di servizio, non puo' avere rilevanza di fronte alle esigenze di tutela giurisdizionale, che postulano una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. In particolare, la prescrizione di un termine perentorio per la proposizione dei ricorsi alla Corte dei Conti in materia di pensione - decorrente dalla notificazione o consegna del provvedimento impugnato - e' gia' stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 8 del 1976 con riferimento alle pensioni civili degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici, perche' riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale, investendo un provvedimento amministrativo di carattere paritetico e non autoritativo, rispetto al quale la Corte dei Conti ha poteri di merito diretti all'accertamento del diritto stesso. Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle pensioni di guerra, senza che rilevi la prescrittibilita' del diritto a chiedere la liquidazione della pensione - connessa alla esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidita' da causa di servizio o fatto di guerra - poiche' tale diversita' di disciplina non si riflette sulla qualificazione del diritto, ne' sul fondamento della tutela giurisdizionale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 114 legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato. - V. S. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 8/1976; 55/1980.
La natura delle pensioni di guerra, in relazione al carattere risarcitorio ed allo speciale fondamento giuridico, costituito dalla causa di guerra, pur giustificando un regime sostanziale differenziato rispetto a quello proprio delle pensioni ordinarie, volte ad assicurare un trattamento di quiescenza di contenuto remunerativo al termine di un rapporto di impiego o di servizio, non puo' avere rilevanza di fronte alle esigenze di tutela giurisdizionale, che postulano una medesima disciplina dei rimedi avverso i provvedimenti resi in sede amministrativa. In particolare, la prescrizione di un termine perentorio per la proposizione dei ricorsi alla Corte dei Conti in materia di pensione - decorrente dalla notificazione o consegna del provvedimento impugnato - e' gia' stata dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 8 del 1976 con riferimento alle pensioni civili degli impiegati dello Stato e di altri enti pubblici, perche' riguarda un diritto soggettivo di natura patrimoniale, investendo un provvedimento amministrativo di carattere paritetico e non autoritativo, rispetto al quale la Corte dei Conti ha poteri di merito diretti all'accertamento del diritto stesso. Le medesime argomentazioni valgono in relazione alle pensioni di guerra, senza che rilevi la prescrittibilita' del diritto a chiedere la liquidazione della pensione - connessa alla esigenza di un tempestivo accertamento della dipendenza della morte o invalidita' da causa di servizio o fatto di guerra - poiche' tale diversita' di disciplina non si riflette sulla qualificazione del diritto, ne' sul fondamento della tutela giurisdizionale. Pertanto, sono costituzionalmente illegittimi - per contrasto con l'art. 3 Cost. - gli artt. 114 legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato. - V. S. nn. 170/1971; 38/1972; 41/1973; 85 e 131/1975; 8/1976; 55/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte