Sentenza 97/1980 (ECLI:IT:COST:1980:97)
Massima numero 10072
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/06/1980;  Decisione del  19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10071


Titolo
SENT. 97/80 B. PENSIONI - DI GUERRA - CONTENZIOSO - TERMINE PERENTORIO PER IL RICORSO ALLA CORTE DEI CONTI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE ALLA PRONUNCIA RELATIVA AGLI ARTT. 114 LEGGE N. 648 DEL 1950 E 109 LEGGE N. 313 DEL 1968 NEGLI STESSI LIMITI (IMPOSIZIONE DEL SUDDETTO TERMINE DECORRENTE DALLA NOTIFICAZIONE O CONSEGNA DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO).

Testo
Vanno dichiarati costituzionalmente illegittimi, in via conseguenziale (art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87) gli artt. 86, primo comma, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e 116 d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, negli stessi limiti di cui alla contestuale pronuncia riguardante gli artt. 114 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e 109 legge 18 marzo 1968, n. 313, stante la identita' del contenuto precettivo (e cioe' nella parte in cui prescrivono, per la proposizione dei ricorsi in materia di pensioni, assegni o indennita' di guerra, da parte degli aventi diritto, il termine perentorio di novanta giorni dalla data di notificazione o consegna del provvedimento impugnato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27