Sentenza 99/1980 (ECLI:IT:COST:1980:99)
Massima numero 9956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del  19/06/1980;  Decisione del  19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9955  9957


Titolo
SENT. 99/80 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO - FINALITA' E CARATTERI - TRATTASI DI CONTROLLI CHE NON SONO NE' POSSONO ESSERE COATTIVAMENTE IMPOSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
L'art. 6 St. lav. (l. n. 300 del 1970) non e` diretto a limitare la liberta`, la dignita` e l'onorabilita` individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a disciplinare l'attivita` collettiva dei facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa e` la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non puo` attuarsi senza i necessari controlli, i quali, per quanto attiene alle visite personali, devono svolgersi all'uscita dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignita` e della riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita` o a gruppi di lavoratori. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 cit., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41, secondo comma, Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41  co. 2

Altri parametri e norme interposte