Sentenza 99/1980 (ECLI:IT:COST:1980:99)
Massima numero 9956
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore VOLTERRA
Udienza Pubblica del
19/06/1980; Decisione del
19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 99/80 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO - FINALITA' E CARATTERI - TRATTASI DI CONTROLLI CHE NON SONO NE' POSSONO ESSERE COATTIVAMENTE IMPOSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 99/80 B. LAVORO - STATUTO DEI LAVORATORI - VISITE PERSONALI DI CONTROLLO - FINALITA' E CARATTERI - TRATTASI DI CONTROLLI CHE NON SONO NE' POSSONO ESSERE COATTIVAMENTE IMPOSTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 6 St. lav. (l. n. 300 del 1970) non e` diretto a limitare la liberta`, la dignita` e l'onorabilita` individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a disciplinare l'attivita` collettiva dei facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa e` la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non puo` attuarsi senza i necessari controlli, i quali, per quanto attiene alle visite personali, devono svolgersi all'uscita dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignita` e della riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita` o a gruppi di lavoratori. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 cit., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41, secondo comma, Cost.).
L'art. 6 St. lav. (l. n. 300 del 1970) non e` diretto a limitare la liberta`, la dignita` e l'onorabilita` individuale del lavoratore nell'organizzazione aziendale, ma concorre a disciplinare l'attivita` collettiva dei facenti parte di tale organizzazione. Presupposto necessario di questa e` la regolamentazione del complesso aziendale, il quale, come quello di qualsivoglia gruppo umano avente uno scopo economico comune, non puo` attuarsi senza i necessari controlli, i quali, per quanto attiene alle visite personali, devono svolgersi all'uscita dei luoghi di lavoro, con il rispetto della dignita` e della riservatezza del lavoratore e con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettivita` o a gruppi di lavoratori. (Infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6 cit., sollevata in riferimento agli artt. 2, 3 e 41, secondo comma, Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
co. 2
Altri parametri e norme interposte