Ordinanza 104/1980 (ECLI:IT:COST:1980:104)
Massima numero 14490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  19/06/1980;  Decisione del  19/06/1980
Deposito del 25/06/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 104/80. TRIBUTI IN GENERE - IN.V.IM. (IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI) - DISCIPLINA RELATIVA - DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CALCOLO DELL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - MANCATA DETRAZIONE DELLA COMPONENTE DOVUTA A SVALUTAZIONE MONETARIA - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI UGUAGLIANZA E DELLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA - QUESTIONE GIA' DECISA - SUCCESSIVA MODIFICA LEGISLATIVA - NECESSITA' DI UNA NUOVA VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO.

Testo
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 2 e 6 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui non consentono che dall'incremento di valore soggetto all'INVIM venga detratta la componente dovuta alla svalutazione monetaria", postoche': la Corte ha gia' dichiarato la illegittimita' costituzionale degli artt. 14 d.P.R. 643/72 e 8 legge 904/77, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparita' di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e non fondate le questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, ne' addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM e' stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16 statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non puo' in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che la Commissione tributaria di provenienza accerti se, ed in qual misura, la questione prospettata sia tuttora rilevante. - S. n. 126/1979. O. nn. 39, 86 e 148/1980, 60, 85 e 86/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte