Sentenza 105/1980 (ECLI:IT:COST:1980:105)
Massima numero 10075
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  02/07/1980;  Decisione del  02/07/1980
Deposito del 07/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10076  10077


Titolo
SENT. 105/80 A. PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CAPO FAMIGLIA - ASSEGNI SPETTANTI PER IL CONIUGE A CARICO - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA MOGLIE LAVORATRICE AL MARITO LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
La necessita', ritenuta dal legislatore, di un fatto limitativo della capacita' di lavoro del marito (quale l'invalidita') per superare la presunzione di estraneita' della donna al mantenimento della famiglia e, quindi, del coniuge, si ricollega ad una concezione della organizzazione domestica in contrasto con il principio di parita' dei coniugi, direttamente enucleabile dagli artt. 3 e 29 Cost.. E', pertanto, costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 6 del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari spettanti per il coniuge a carico possano essere corrisposti alla moglie lavoratrice alle stesse condizioni previste per il marito lavoratore. - V. S. n. 6/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte