Sentenza 105/1980 (ECLI:IT:COST:1980:105)
Massima numero 10076
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del
02/07/1980; Decisione del
02/07/1980
Deposito del 07/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 105/80 B. PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CAPO FAMIGLIA - ASSEGNI SPETTANTI PER I FIGLI A CARICO - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DONNA LAVORATRICE AL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 105/80 B. PREVIDENZA - ASSEGNI FAMILIARI - CAPO FAMIGLIA - ASSEGNI SPETTANTI PER I FIGLI A CARICO - MANCATA EQUIPARAZIONE DELLA DONNA LAVORATRICE AL LAVORATORE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
E' in contrasto con il principio di parita' dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale la presupposta priorita' della posizione del padre in considerazione della quale il legislatore ha differenziato la posizione della donna coniugata lavoratrice rispetto all'uomo, stabilendo che ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico e' considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il primo sia permanentemente invalido al lavoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. - V. S. n. 6/1980.
E' in contrasto con il principio di parita' dei coniugi sancito dagli artt. 3 e 29 della Carta costituzionale la presupposta priorita' della posizione del padre in considerazione della quale il legislatore ha differenziato la posizione della donna coniugata lavoratrice rispetto all'uomo, stabilendo che ai fini del diritto a percepire gli assegni familiari per i figli minori a carico e' considerato capo famiglia il marito lavoratore in ogni caso e la moglie lavoratrice solo quando il primo sia permanentemente invalido al lavoro. Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 3 e 29 Cost. - l'art. 3, primo comma, del d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nella parte in cui non dispone che gli assegni familiari per i figli a carico possano essere corrisposti in alternativa alla donna lavoratrice alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore. - V. S. n. 6/1980.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 29
Altri parametri e norme interposte