Sentenza 105/1980 (ECLI:IT:COST:1980:105)
Massima numero 10077
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore GIONFRIDA
Udienza Pubblica del  02/07/1980;  Decisione del  02/07/1980
Deposito del 07/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  10075  10076


Titolo
SENT. 105/80 C. PREVIDENZA - LAVORATORI AGRICOLI - ASSICURAZIONE MALATTIA - CAPO FAMIGLIA (AI FINI DEL DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI PER I FIGLI A CARICO) - RINVIO FORMALE ALL'ART. 3 DEL D.P.R. N. 797 DEL 1955 (CONTESTUALMENTE DICHIARATO ILLEGITTIMO IN QUANTO NON EQUIPARA LA DONNA LAVORATRICE AL LAVORATORE) - ELIMINAZIONE DELLA DEDOTTA DISPARITA' DI TRATTAMENTO PER IL RIDIMENSIONAMENTO DELLA NORMA RICHIAMATA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La denuncia del giudice a quo investe la norma in questione non per un vizio autonomo, ma unicamente quale disposizione di rinvio formale e, non recettizio, alla disciplina dell'art. 3 del D.P.R. n. 797 del 1955 (in tema di individuazione della qualita' di capofamiglia al fine dell'attribuzione del diritto alle prestazioni previdenziali per i figli a carico). Pertanto, una volta ricondotta a legittimita' la predetta norma, a seguito di contestuale pronuncia di parziale incostituzionalita', la relativa questione risulta conseguentemente non fondata. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 29 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 legge 26 febbraio 1963, n. 329). - V. S. n. 6/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29

Altri parametri e norme interposte