Sentenza 106/1980 (ECLI:IT:COST:1980:106)
Massima numero 9958
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del  02/07/1980;  Decisione del  02/07/1980
Deposito del 07/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  9959  9960


Titolo
SENT. 106/80 A. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - ASSENZA FACOLTATIVA NON RETRIBUITA DI CUI LA LAVORATRICE GESTANTE ABBIA FRUITO IN SEGUITO AD UNA PRECEDENTE MATERNITA' - NON E' ESCLUSA DAL COMPUTO DEI 60 GIORNI IMMEDIATAMENTE ANTECEDENTI ALL'INIZIO DEL PERIODO DI ASTENSIONE OBBLIGATORIA DAL LAVORO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.

Testo
L'art. 17 comma secondo della l. 30 dicembre 1971, n. 1204, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro l'assenza facoltativa non retribuita di cui la lavoratrice gestante abbia fruito in seguito ad una precedente maternita`, ai sensi dell'art. 7, commi primo e secondo, della stessa legge, equipara ingiustificatamente la relativa assenza alle altre assenze di carattere volontario, penalizzando le lavoratrici madri in occasione della nuova gestazione della perdita dell'indennita' e cosi` frustrando le finalita` perseguite dall'art. 7 cit., restandone incisa la speciale adeguata protezione che l'art. 37 Cost. vuole assicurare alla madre ed al bambino. E' pertanto illegittimo costituzionalmente "in parte qua" - per contrasto con gli artt. 3 e 37 Cost. - il citato art. 17, comma secondo, l. n. 1204/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 37

Altri parametri e norme interposte