Sentenza 106/1980 (ECLI:IT:COST:1980:106)
Massima numero 9959
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore ASTUTI
Udienza Pubblica del
02/07/1980; Decisione del
02/07/1980
Deposito del 07/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 106/80 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' GIORNALIERA - PROFILO DELLA MANCATA ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEI SESSANTA GIORNI DELLE ASSENZE DAL LAVORO A TITOLO DI ASPETTATIVA, CONGEDO O PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA O ALTRE RAGIONI PERSONALI - INSUSSISTENZA DI DISPARITA' COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI TRATTANDOSI DI SITUAZIONI DIVERSE, DIVERSAMENTE VALUTATE ALLA STREGUA DI DISCREZIONALI SCELTE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 106/80 B. LAVORO (RAPPORTO DI) - TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI - INDENNITA' GIORNALIERA - PROFILO DELLA MANCATA ESCLUSIONE DAL COMPUTO DEI SESSANTA GIORNI DELLE ASSENZE DAL LAVORO A TITOLO DI ASPETTATIVA, CONGEDO O PERMESSO PER MOTIVI DI FAMIGLIA O ALTRE RAGIONI PERSONALI - INSUSSISTENZA DI DISPARITA' COSTITUZIONALMENTE RILEVANTI TRATTANDOSI DI SITUAZIONI DIVERSE, DIVERSAMENTE VALUTATE ALLA STREGUA DI DISCREZIONALI SCELTE DEL LEGISLATORE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La legge n. 1204 del 1971 contiene, all'art. 17, una precisa ed articolata regolamentazione delle diverse ipotesi di interruzione dell'attivita` di lavoro anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e in relazione alle loro cause variamente disciplina il diritto delle lavoratrici gestanti al godimento della indennita` giornaliera di maternita` con scelte di natura politico-legislativa, non sindacabili, quindi, nemmeno in riferimento ai principi enunciati negli artt. 31 e 37, comma primo, Cost., la cui concreta attuazione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore ordinario. Nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro, protratta oltre due mesi, la esclusione dal godimento dell'indennita` di maternita` non puo` dirsi ingiustificata, ne` discriminatoria rispetto al regime fatto nei casi di astensione involontaria, per disoccupazione, sospensione o risoluzione non imputabile dei rapporti di lavoro; mentre per esse non ricorrono le ragioni che suffragano una doverosa eccezione per le assenze facoltative dipendenti da una precedente maternita`. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37, primo comma, della questione di legittimita` costituzionale del citato art. 17, secondo comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ai fini del godimento dell'indennita` giornaliera di maternita`, i casi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo, o permesso senza retribuzione, ove siano giustificati da motivi di famiglia o da altra ragione personale).
La legge n. 1204 del 1971 contiene, all'art. 17, una precisa ed articolata regolamentazione delle diverse ipotesi di interruzione dell'attivita` di lavoro anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria, e in relazione alle loro cause variamente disciplina il diritto delle lavoratrici gestanti al godimento della indennita` giornaliera di maternita` con scelte di natura politico-legislativa, non sindacabili, quindi, nemmeno in riferimento ai principi enunciati negli artt. 31 e 37, comma primo, Cost., la cui concreta attuazione e` rimessa alla discrezionalita` del legislatore ordinario. Nelle ipotesi di assenza volontaria dal lavoro, protratta oltre due mesi, la esclusione dal godimento dell'indennita` di maternita` non puo` dirsi ingiustificata, ne` discriminatoria rispetto al regime fatto nei casi di astensione involontaria, per disoccupazione, sospensione o risoluzione non imputabile dei rapporti di lavoro; mentre per esse non ricorrono le ragioni che suffragano una doverosa eccezione per le assenze facoltative dipendenti da una precedente maternita`. (Infondatezza, in riferimento agli artt. 3, 31 e 37, primo comma, della questione di legittimita` costituzionale del citato art. 17, secondo comma, nella parte in cui non esclude dal computo dei sessanta giorni immediatamente antecedenti all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, ai fini del godimento dell'indennita` giornaliera di maternita`, i casi di assenza dal lavoro a titolo di aspettativa, congedo, o permesso senza retribuzione, ove siano giustificati da motivi di famiglia o da altra ragione personale).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 31
Costituzione
art. 37
co. 1
Altri parametri e norme interposte