Sentenza 110/1980 (ECLI:IT:COST:1980:110)
Massima numero 9831
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del
10/07/1980; Decisione del
10/07/1980
Deposito del 16/07/1980; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 110/80. LOCAZIONE - PROROGA DEI CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - ESCLUSIONE DEI RAPPORTI AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL 31 GENNAIO 1974 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 110/80. LOCAZIONE - PROROGA DEI CONTRATTI RELATIVI AD IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA - ESCLUSIONE DEI RAPPORTI AVENTI SCADENZA SUCCESSIVA AL 31 GENNAIO 1974 - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Se nella intenzione del legislatore di pervenire ad una "disciplina organica delle locazioni" agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai contratti gia` prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da questo ultimo concessa non erano rientrati unicamente perche` in scadenza dopo la data del 31 gennaio 1974. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, primo comma, della L. n. 841 del 22 dicembre 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani gia` prorogati con d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per effetto di quest'ultimo provvedimento in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Se nella intenzione del legislatore di pervenire ad una "disciplina organica delle locazioni" agevolmente si colloca la proroga dei contratti di locazione in favore dei conduttori con reddito annuo fino a quattro milioni di lire, allo scopo di far coincidere il venir meno del vecchio regime con il subentrare della nuova disciplina, palesemente irrazionale, per converso, appare la limitazione della proroga stessa ai contratti gia` prorogati fino al 31 gennaio 1974 per effetto del precedente d.l. n. 426 del 1973, restandone esclusi quelli che, pur sussistendo i medesimi presupposti ed essendo egualmente in corso alla data di entrata in vigore del ripetuto decreto, nella proroga da questo ultimo concessa non erano rientrati unicamente perche` in scadenza dopo la data del 31 gennaio 1974. Pertanto e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - l'art. 1, primo comma, della L. n. 841 del 22 dicembre 1973, nella parte in cui non assoggetta alla medesima proroga ivi prevista per i contratti di locazione e di sublocazione di immobili urbani gia` prorogati con d.l. n. 426 del 1973, i contratti aventi gli stessi requisiti ed egualmente in corso alla data di entrata in vigore di tale decreto, ma non prorogati per effetto di quest'ultimo provvedimento in ragione della loro scadenza successiva al 31 gennaio 1974.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte