Sentenza 111/1980 (ECLI:IT:COST:1980:111)
Massima numero 9832
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  10/07/1980;  Decisione del  10/07/1980
Deposito del 16/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 111/80. LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO - AUMENTO PERCENTUALE DEL CANONE LIMITATO AI SOLI LOCATORI CHE AVESSERO GIA' RICHIESTO MAGGIORAZIONI CON ESCLUSIONE DI COLORO CHE NON AVEVANO PRATICATO AUMENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Il legislatore ha razionalmente distinto due categorie di locatori: quelli che non avevano richiesto aumenti prima dell'entrata in vigore della legge (cosi` facendo presumere di stimare remunerativi i canoni stessi) e coloro i quali avevano operato maggiorazioni, riconoscendo solo in quest'ultimo caso la possibilita` di ridurre il canone all'importo di quello originario aumentato del dieci per cento. Si e` in tal modo posto rimedio al generalizzato incremento dei canoni e, attraverso il meccanismo correttivo descritto, si e` ristretto il divario tra i canoni stessi, in un ottica di perequazione e livellamento preordinata alla successiva istituzione dell'equo canone. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 bis, comma primo, del d.l. 19 giugno 1974 n. 236, nel testo inserito dalla legge di conversione 12 agosto 1974 n. 351, disposizione qualificata in sentenza come applicabile a tutti i contratti di locazione di immobili urbani adibiti ad uso di abitazione, prorogati o meno). - cfr. S.n. 3/1976; 33/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte