Sentenza 112/1980 (ECLI:IT:COST:1980:112)
Massima numero 11475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore DE STEFANO
Udienza Pubblica del  10/07/1980;  Decisione del  10/07/1980
Deposito del 16/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 112/80. PROCEDIMENTO ESECUTIVO - LOCAZIONE DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO - CESSAZIONE DELLA PROROGA - PRODUZIONE DEGLI SFRATTI - OFFERTA DI ALTRO ALLOGGIO AL CONDUTTORE - ECCEZIONI CONCERNENTI GIUDIZIO DI COGNIZIONE CONCLUSOSI CON SENTENZA DEFINITIVA - DIFETTO DI RILEVANZA - INAMMISSIBILITA'.

Testo
Sono improponibili in sede esecutiva le eccezioni concernenti l'oggetto del giudizio di cognizione conclusosi con l'emanazione del titolo giudiziale in base al quale si procede. E' pertanto inammissibile - per difetto di rilevanza - la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 2 della L.23 maggio 1950, n. 253 sollevata - nel corso di un procedimento di graduazione di sfratto promosso in forza di sentenza passata in giudicato dichiarativa della cessazione della proroga legale di un contratto di locazione - in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui, disciplinando l'ipotesi di cessazione della proroga del contratto di locazione quando il locatore offre al conduttore altro immobile idoneo, non prevede il momento nel quale cessa per il locatore l'obbligo di tenere a disposizione del conduttore l'alloggio offerto in cambio, cosi` discriminando colui che non accetta in limine litis il cambio da colui che lo accetti e da colui che, si limiti a richiedere un accertamento dall'autorita` giudiziaria. - Cfr. sent. n. 18/1978

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte