Contraddittorio davanti alla Corte costituzionale - Intervento nel giudizio incidentale - Interveniente che non è parte nel giudizio a quo e non è titolare di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso - Difetto di legittimazione - Inammissibilità dell'intervento.
È dichiarato inammissibile l'intervento dell'Avvocatura per i diritti LGBTI APS nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000. Tale soggetto non è parte nel giudizio a quo, né è titolare di interessi direttamente riconducibili all'oggetto del giudizio stesso - unica deroga che non contrasta con il carattere incidentale del giudizio di costituzionalità - sebbene di meri indiretti, e più generali, interessi, connessi ai suoi scopi statutari.
Per costante giurisprudenza costituzionale, la partecipazione al giudizio di legittimità costituzionale è circoscritta, di norma, alle parti del giudizio a quo, oltre che al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale, ai sensi degli artt. 3 e 4 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 13 del 2019, n. 217 del 2018 e n. 180 del 2018; ordinanze allegate alle sentenze n. 158 del 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020, n. 237 del 2019, n. 221 del 2019, n. 159 del 2019, n. 141 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 194 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 29 del 2017, n. 286 del 2016, n. 243 del 2016 e n. 84 del 2016; ordinanze n. 202 del 2020, n. 111 del 2020 e n. 37 del 2020).