Sentenza 113/1980 (ECLI:IT:COST:1980:113)
Massima numero 10081
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMADEI  - Redattore ROEHRSSEN
Udienza Pubblica del  10/07/1980;  Decisione del  10/07/1980
Deposito del 16/07/1980; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 113/80. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SANITARI - CASSA DI PREVIDENZA - ESONERO DALLA ISCRIZIONE PER I SANITARI DIPENDENTI DA I.P.A.B. E GIA' GODENTI DI ALTRO TRATTAMENTO PENSIONISTICO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE (PER DIFETTO DI RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO, PROMOSSO DALL'I.N.P.S. PER OTTENERE IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI CHE A SEGUITO DI EVENTUALE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' POTREBBERO ESSERE PRETESI SOLTANTO DALLA CASSA).

Testo
La previdenza per i sanitari e' disciplinata dalla legge n. 1035 del 1939, che ha istituito un'apposita Cassa alla quale affluiscono i contributi relativi ai sanitari, che debbono esservi obbligatoriamente iscritti, ad eccezione di quelli dipendenti da I.P.A.B. e gia' godenti di altri trattamenti pensionistici, giusta il denunciato art. 11 della legge n. 1035/1939. Pertanto, la eventuale dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 11 produrrebbe l'effetto di ripristinare la obbligatorieta' della iscrizione alla Cassa in questione dei sanitari ivi preveduti, senza spiegare alcun effetto nel giudizio a quo, promosso non gia' dalla Cassa di Previdenza per le pensioni ai sanitari, ma dall'I.N.P.S., per ottenere il pagamento in proprio favore dei contributi per un primario medico dipendente del Pio Istituto di S. Spirito ed OO. RR. di Roma. Sussiste, pertanto, difetto di rilevanza della questione di costituzionalita' dell'art. 11 cit., che la rende inammissibile.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte